Mobilità per il personale inidoneo, nulla di nuovo ma …
red – Esplode la polemica per la mobilità del personale inidoneo, coinvolti circa 5000 docenti. Nella manovrina finanziaria, approvata dal Consiglio dei Ministri, viene ripresa una vecchia norma. Infatti nel contratto sottoscritto nel 2008 sono già presenti le indicazioni per l’utilizzazione del personale inidoneo. Ma non tutti i sindacati sono soddisfatti.
red – Esplode la polemica per la mobilità del personale inidoneo, coinvolti circa 5000 docenti. Nella manovrina finanziaria, approvata dal Consiglio dei Ministri, viene ripresa una vecchia norma. Infatti nel contratto sottoscritto nel 2008 sono già presenti le indicazioni per l’utilizzazione del personale inidoneo. Ma non tutti i sindacati sono soddisfatti.
Cosa prevede la manovra finanziaria? Prevede che il docente inidoneo perderà lo status di docente e sarà inserito nei ruoli ATA, su posto vacante e disponibile, pur mantenendo lo stipendio da docente.
Nel decreto è previsto anche lo spostamento intercompartimentale, nel caso non ci sia specifica richiesta da parte del docente o la domanda non possa essere accolta a causa della mancanza di posto disponibile, il docente inidoneo transiterà obbligatoriamente in altro compartimento.
La nota dolente riguarda la mobilità. Infatti, essa può avvenire all’interno della Regione della scuola in cui il personale è assegnato, ma anche in altra Regione, nell’ambito dei posti disponibili.
Su questo punto si è scatenata la reazione, in particolare, di Francesco Scrima, segretario CISL scuola. Infatti, in un comunicato apparso sul sito del sindacato si legge come "davvero abnorme" l’"utilizzo forzoso esteso addirittura a regione diversa da quella di servizio" ; "un’ipotesi – afferma Scrima – senza precedenti nell’ambito delle regole che da sempre presiedono la mobilità del personale scolastico, ivi compresa quella d’ufficio".
Non è l’unico punto che viene criticato da Scrima. Infatti, secondo il segretario, nel testo della manovra, manca "qualsiasi riferimento alle sedi negoziali cui necessariamente la materia deve essere affidata", tacciando di unilateralità il decreto, su una materia sulla quale "devono valere le prerogative della contrattazione".
Anche da parte FLCGIL sono fioccate critiche, Pantaleo, il segretario, ha rilasciato una dichiarazione al quotidiano "Il Sole 24 Ore", sostenendo che si tratta di "una norma palesemente penalizzante per i professori, che si troverebbero a ricoprire ruoli da personale Ata." Ma sulla mobilità, la posizione di Pantaleo, sembra più morbida, infatti conclude: "altra cosa è, invece, la mobilità, che rappresenta una soluzione più idonea perchè salvaguarda le competenze e la professionalità del lavoratore".
Riportiamo gli articoli della finanziaria riguardanti il personale inidoneo
Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all’Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell’ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
Il personale di cui al comma 12 che non presenti l’istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell’anzianità maturata nonché dell’eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
La mobilità di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all’interno della Regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra Regione, nell’ambito dei posti disponibili.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione nonché il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da utilizzare per l’attuazione della mobilità intercompartimentale, nonché le qualifiche e i profili professionali da attribuire al medesimo personale.