Mobilità, il docente referente unico del genitore disabile ha diritto al trasferimento se non ci sono ragioni ostative

Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 183 del 19/07/2019, ha accolto il ricorso di un’insegnante di scuola primaria, assistita dagli avvocati Luigi Serino e Marco Lo Giudice, che lamentava il mancato riconoscimento, nelle operazioni di mobilità interprovinciale, della precedenza prevista dalla l. n. 104/92, in favore del figlio referente unico del genitore disabile.
Parte ricorrente aveva dimostrato di essere la figlia che si occupava in via esclusiva della madre affetta da handicap grave e che vi erano posti in organico in cui poteva essere trasferita.
Secondo il Tribunale occorreva, quindi, valutare se la ricorrente avesse diritto ad ottenere il trasferimento nella provincia di residenza del genitore in base al disposto dell’art. 33 della legge n. 104/1992 o se a ciò ostassero le disposizioni di natura pattizia del CCNI che prevedono che la precedenza di cui alla legge n. 104/1992 valga solo nell’ambito dei trasferimenti provinciali e, per quanto attiene ai trasferimenti
interprovinciali, ai fini dell’assegnazione provvisoria e non del trasferimento.
Orbene, secondo il Tribunale adito la norma di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 stante il suo tenore letterale e la sua ratio è norma imperativa, derogabile, quindi, solo da altra norma di pari rango.
Ne consegue, quindi, che detta norma a rigore non può essere derogata dalle disposizioni del CCNI, pur non prevedendo un diritto assoluto ma un diritto che deve essere bilanciato con le esigenze del datore di lavoro.
Pertanto il datore di lavoro è tenuto a dimostrare le ragioni organizzative rispondenti a criteri di economia e di migliore organizzazione della copertura dei posti dei docenti che non consentano di garantire
il diritto al trasferimento.
Il Tribunale ha affermato che il MIUR non ha allegato né dimostrato un’esigenza datoriale rispondente ai richiamati requisiti, per cui non si comprendono le ragioni del mancato trasferimento anche in ragione del
fatto che all’esito delle operazioni di mobilità vi erano posti comuni ancora disponibili.
In conclusione, accogliendo la domanda avanzata dalla ricorrente, il Tribunale ha ordinato al MIUR di assegnare la docente nella provincia in cui risiede il familiare da assistere.