Mobilità III fase: ordine dei movimenti e rispetto delle aliquote previste nel CCNI

I movimenti della III fase vengono disposti secondo un preciso ordine, ma nel rispetto delle aliquote stabilite nel CCNI per il 2020/21
Una lettrice ci scrive:
“Sono stata superata, la scorsa mobilità, da una collega che ha ottenuto il trasferimento interprovinciale andando a finire nella scuola del mio paese dove io avevo chiesto il passaggio di ruolo provinciale.
Cosa mi dice? Che avrei potuto fare ricorso? La mia sindacalista ha detto che era tutto regolare.
Quindi quanto ho letto in questo articolo è stato doloroso, ma per me non è stato così.
Può gentilmente chiarirmi“
Il problema posto dalla nostra lettrice non tiene conto del fatto che i movimenti della III fase, quindi i trasferimenti interprovinciali e tutta la mobilità professionale, vengono disposti secondo precise aliquote, come stabilite nel CCNI sulla mobilità
Nei movimenti, quindi, si rispetta l’ordine all’interno di ogni fase, come indicato nella sequenza operativa esplicitata nell’Allegato 1 del contratto, ma contemporaneamente si devono rispettare le aliquote previste per i movimenti della III fase, come indicato nella parte conclusiva dell’articolo da lei citato:
“Chiaramente la valutazione delle domande viene fatta nel rispetto delle aliquote previste per ciascun movimento. Per la mobilità 2020/21 le aliquote, calcolate sul 50% dei posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali, sono il 20% per la mobilità professionale e il 30% per i trasferimenti interprovinciali”
Conclusioni
Nel caso in questione, la nostra lettrice ha presentato domanda di passaggio di ruolo provinciale, che non ha ottenuto, e la scuola da lei richiesta è stata assegnata ad altra docente che ha ottenuto il trasferimento interprovinciale.
È vero che il trasferimento interprovinciale viene disposto dopo rispetto al passaggio di ruolo provinciale, ma questo ordine dei movimenti stabiliti nel contratto, non garantisce alla nostra lettrice di ottenere il passaggio nella scuola richiesta se la sua domanda risulta eccedere l’aliquota del 20% prevista per la mobilità professionale.
Se tale percentuale risulta infatti raggiunta con i passaggi disposti per altri docenti che l’hanno preceduta la scuola ambita dalla nostra lettrice è rimasta disponibile per i trasferimenti interprovinciali e la docente che ha ottenuto la scuola è certamente rientrata nell’aliquota del 30%
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