Mobilità, trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra o ruolo: ecco ordine in cui vengono considerate le domande

Completiamo l’analisi delle diverse fasi che interessano la mobilità per il prossimo anno scolastico, prendendo in esame l’ultima fase dei movimenti, indicata come III fase
III fase: quali e quanti movimenti
La III fase della mobilità è successiva ai trasferimenti provinciali e comprende i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale, sia provinciale che interprovinciale, comprendente, quindi, sia i passaggi di cattedra che i passaggi di ruolo.
Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote previste nell’art.8 del CCNI.
Per il prossimo anno scolastico 2019/20 ai trasferimenti interprovinciali è riservato il 40% dei posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali, mentre a tutta la mobilità professionale è riservato il 10% di tali posti.
Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale
III fase: ordine delle operazioni
In base alla sequenza operativa indicata nell’allegato 1 del CCNI, i movimenti della III fase vengono disposti secondo un preciso ordine, come evidenziato nei punti I e II.
All’interno di ciascun punto i movimenti risultano distinti e identificati dalle lettere minuscole del nostro alfabeto.
Il punto I comprende 17 operazioni identificate con lettere dalla a) alla s)
Il punto II comprende 4 operazioni identificate con lettere dalla a) alla d)
Punto I
La III fase della mobilità inizia con i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo provinciali e con i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo interprovinciali solo per i docenti beneficiari di specifica precedenza, come indicato nelle operazioni a) e b). Seguono i trasferimenti interprovinciali.
Questi movimenti rientrano nel punto I e vengono disposti, nel rispetto delle aliquote previste nel succitato art.8 del CCNI, nell’ordine di seguito indicato, coinvolgendo diverse categorie di docenti.
Operazione a) e b)
I primi movimenti della III fase, disposti nelle operazioni identificate con le lettere a) e b), corrispondono rispettivamente ai passaggi di cattedra (operazione a) e ai passaggi di ruolo (operazione b), provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto I) dell’art. 13, Disabilità e gravi motivi di salute, del CCNI.
A questi docenti viene riconosciuta una precedenza assoluta indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza anche per la mobilità professionale.
Si tratta dei docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82)
Queste operazioni , come chiarisce l’allegato 1, sono effettuate anche oltre il limite dell’aliquota prevista nell’art.8
Operazione c) e d)
Le operazioni identificate con le lettere c) e d) riguardano rispettivamente i passaggi di cattedra (operazione c) e i passaggi di ruolo (operazione d) dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia
Operazione e) e f)
Le operazioni e) ed f) della III fase della mobilità comprendono rispettivamente i passaggi di cattedra (operazione e) e i passaggi di ruolo (operazione f) dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale sono forniti dell’abilitazione
Operazione g) e h)
Rientrano nelle operazioni identificate dalle lettere g) e h) i docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza, per i quali vengono disposti rispettivamente i passaggi di cattedra (operazione g) e i passaggi di ruolo (operazione h)
Operazione i)
Con l’operazione individuata dalla lettera i) iniziano i trasferimenti interprovinciali per i docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto III), Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative, dell’art. 13 del CCNI.
Si tratta di docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94
Operazione l)
Seguono i trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto IV), Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale, dell’art. 13 del CCNI, per i genitori del disabile ed equiparati
Operazione m)
Nell’operazione identificata dalla lettera m) vengono disposti i trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV), Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale, dell’art. 13 del CCNI, per assistenza al coniuge o parte dell’unione civile;
Operazione n)
Trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza indicate nel punto VI), Personale coniuge di militare o di categoria equiparata, dell’art. 13 del CCNI.
Si precisa che, come chiarisce la nota 7 del succitato art.13, ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile
Operazione o)
Nell’operazione identificata dalla lettera o) del punto I vengono disposti i trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto VII), Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, dell’art. 13 del CCNI
Operazione p)
Seguono i trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza indicata nel punto VIII, Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017, dell’art. 13 del CCNI
Operazione q)
Rientrano in questa operazione i docenti beneficiari delle precedenze indicate nell’art.23, prima dal comma 14 e successivamente dal comma 15 del CCNI
Si tratta delle seguenti categorie di docenti:
– docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999, ivi incluso l’anno in corso, nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i quali è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi
– docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999, ivi incluso l’anno in corso, nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione, per i quali è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali
Operazione r)
Seguono i trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza
Operazione s)
Con l’operazione identificata con la lettera s) si concludono i movimenti del punto I della III fase e riguardano i trasferimenti d’ufficio dei docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 36 del CCNL o in esubero provinciale, come indicato dell’art.2 comma 3 del CCNI
Punto II
La III fase della mobilità si conclude con le operazioni indicate nel punto II, che vengono effettuate sulle disponibilità residue, nel rispetto delle aliquote destinate ai movimenti della III fase, dopo le operazioni relative al precedente punto I), secondo l’ordine delle operazioni, come di seguito indicato
Operazione a) e b)
In queste operazioni vengono disposti, rispettivamente i passaggi di cattedra (operazione a) e i passaggi di ruolo (operazione b) dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse
Operazione c)
Seguono i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.
Rientrano in questa operazione anche i passaggi di ruolo e i passaggi di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle operazioni relative al precedente punto I) a causa del limite delle disponibilità stabilite nell’art. 8.
In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio
Operazione d)
La III fase della mobilità si conclude con i movimenti del punto II individuato dalla lettera d), che corrispondono ai trasferimenti interprovinciali disposti sui posti residui rimasti disponibili, nei limiti del contingente previsto, dopo le operazioni di mobilità professionale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.
III fase: ordine valutazione domande
In ciascuna delle operazioni indicate nella sequenza operativa, relativamente alla III fase, i passaggi e i trasferimenti interprovinciali vengono disposti in base alle precedenze e al punteggio.
Il punteggio spettante a ciascun docente viene valutato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI, validi per la specifica tipologia di movimento (Tabella A per la mobilità territoriale e Tabella B per la mobilità professionale).
L’ordine con il quale vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.