Mobilità, esiti il 24 giugno: dove controllare. Il vincolo triennale

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Come anticipato nella giornata di ieri, la pubblicazione degli esiti della mobilità è stata prorogata al prossimo 24 giugno.

Mobilità, ufficiale: slitta al 24 giugno pubblicazione esiti trasferimenti

Confermata data unica

La pubblicazione riguarderà tutti gli ordini e gradi di istruzione, in modo da recuperare i posti lasciati liberi negli altri gradi di istruzione.

Dove controllare

L’esito sarà notificato via mail, quella indicata su Istanze Online, e sarà visibile anche su Istanze Online.

Gli USP pubblicheranno anche i file con tutti i movimenti effettuati.

Blocco triennale

Ricordiamo che chi verrà soddisfatto su una delle preferenze analitiche indicate (su scuola) non potrà presentare domanda di mobilità per tre anni.

Il vincolo triennale è previsto nell’art.2 del contratto sulla mobilità, dove si stabilisce quanto segue:

“[….] il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale [….]”

Il vincolo, dunque, riguarda non solo chi è soddisfatto su una delle preferenze analitiche indicate ma anche i docenti che si muovono in I fase con preferenza sintetica nel distretto sub-comunale o in II fase con preferenza sintetica nel comune di titolarità per trasferimento su altra tipologia di posto (sostegno/materia e viceversa) o per passaggio di ruolo.

Non sono soggetti al vincolo i docenti che usufruiscono di una delle precedenze previste nell’articolo 13 del CCNL, se hanno ottenuto la titolarità su una scuola richiesta, ma in comune diverso da quello dove hanno diritto alla precedenza e dai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.

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