Mobilità: eliminare il blocco mobilità per famiglie numerose
inviato da Vincenzo Rizzo – Volevo portare alla Vostra attenzione, visto che in questi giorni le varie Associazioni Sindacali e l’Amministrazione Statale Scuola stanno discutendo sull’approvazione e revisione del nuovo CCNI; considerato che l’Amministrazione Scuola intende proporre quasi in toto il vecchio CCNI e di approvare l’inserimento dellalegge relativa al blocco quinquennale sulla mobilità (sull’art. 9 comma 21 della legge 106/2011), ma di salvaguardare alcune categorie di lavoratori quali: precedenze relative ex art. 7, del CCNI del 22/2/11 relativo al corrente a.s. (personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120) e personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82), mentre è da discutere il raccordo deidiritti che derivano dalla legge 104/92.
inviato da Vincenzo Rizzo – Volevo portare alla Vostra attenzione, visto che in questi giorni le varie Associazioni Sindacali e l’Amministrazione Statale Scuola stanno discutendo sull’approvazione e revisione del nuovo CCNI; considerato che l’Amministrazione Scuola intende proporre quasi in toto il vecchio CCNI e di approvare l’inserimento dellalegge relativa al blocco quinquennale sulla mobilità (sull’art. 9 comma 21 della legge 106/2011), ma di salvaguardare alcune categorie di lavoratori quali: precedenze relative ex art. 7, del CCNI del 22/2/11 relativo al corrente a.s. (personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120) e personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82), mentre è da discutere il raccordo deidiritti che derivano dalla legge 104/92.
Volevo far presente che, si presenta anche necessario discutere, proporre ed inserire nel CCNI, come corretto ampliamento delle categorie di lavoratori inquadrate nell’ ex 7, del CCNI del 22/2/11 anche una nuova categoria di soggetti quali: le famiglie numerose (almeno 3 Figli minori ) con figli minori ai 18 anni e i due genitori lavoratori, in quanto se uno dei due coniugi dovesse allontanarsi dalla famiglia per effetto della legge, blocco mobilità quinquennale, sarebbe realmente impossibilitato ad accudire il propri figli senza che questi subiscano enormi danni nell’educazione socio-scolastica e psicologica.
Pertanto, ripeto e chiedo alle Associazioni Sindacali di volere prendere in considerazione e di proporre l’inserimento della mia proposta, visto che questa può essere considerata alla stessa stregua dell’ex art. 7, del CCNI del 22/2/11, e perché no dell’art 33 legge 104/92.