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Mobilità e vincolo quinquennale sostegno: l’anno in corso si considera nel calcolo del quinquennio

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Il docente che è quest’anno nel suo quinto anno sul sostegno può chiedere trasferimento su posto comune. L’anno in corso si conteggia nel vincolo quinquennale

Una lettrice ci scrive:

Vorrei chiedere delle delucidazioni in merito al trasferimento. Sono entrata di ruolo nell’agosto 2015 sul posto sostegno. Vorrei  sapere se posso fare trasferimento quest’anno sul posto comune. Se posso farlo devo spuntare che ho superato il vincolo quinquennale? “

Il docente titolare sul sostegno è obbligato a rimanere su questa tipologia di posto per cinque anni, essendo sottoposto al vincolo di permanenza quinquennale

Vincolo quinquennale sul sostegno: riferimenti normativi

Il vincolo quinquennale per i docenti titolari sul sostegno è previsto nell’art.23 del CCNI sulla mobilità dove, nel comma 7, si stabilisce quanto segue:

Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. [….]”

Tale vincolo si applica, chiaramente, anche ai docenti immessi in ruolo sul sostegno a decorrere dall’anno scolastico della nomina in ruolo

Nuovo vincolo dopo il passaggio di ruolo sul sostegno

Per i docenti di sostegno che ottengono il passaggio di ruolo sul sostegno il vincolo quinquennale ricomincia.

Questi docenti, infatti, sono tenuti  a rimanere sul sostegno per cinque nel nuovo ordine o grado di titolarità, in sintonia con il comma 11 del succitato art.23:

“[…] I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio […]”

Docenti esclusi dal vincolo

Il vincolo quinquennale sul sostegno  non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze stabilite nell’art. 13 punti II) e V) del CCNI, in relazione al diritto al rientro nella scuola o nel comune di ex- titolarità per la stessa tipologia di posto di precedente titolarità

Calcolo del quinquennio

Nel calcolo del quinquennio si considera anche l’eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, derivante dalla applicazione del  decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis.

Nel quinquennio, inoltre, deve essere calcolato anche l’anno scolastico in corso.

Conclusioni

La nostra lettrice, immessa in ruolo sul sostegno nell’a.s.2015/16, ha quindi terminato il quinquennio, in quanto l’anno scolastico in corso è per lei il quinto anno sul sostegno.

Potrà chiedere, quindi,  trasferimento su posto comune dichiarando nella domanda di aver superato il vincolo quinquennale

https://www.orizzontescuola.it/mobilita-insegnanti-2020-guide-consulenza-online-e-faq-di-orizzontescuola/

 

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