Mobilità e trasparenza, il personale docente ha diritto all’accesso agli atti

Da un lato hai l’Amministrazione che eccepisce di norma il principio del controllo generalizzato o il rischio di violazione della privacy, dall’altro il personale interessato che chiede di esercitare il proprio diritto all’accesso agli atti per la tutela della propria posizione giuridica. Il risultato è che spesso si finisce al TAR per cercare di ottenere una risposta. Come nel caso prospettato
Il fatto
Con atto ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del provvedimento tacito di rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della l. n. 241 del 1990, sull’istanza di accesso avanzata alle amministrazioni resistenti, nonché la condanna di queste ad esibire la documentazione richiesta. In qualità di docente in relazione alla propria domanda di passaggio di ruolo chiedeva una serie di documenti. A titolo esemplificativo, eventuali documenti con cui veniva riconosciuto il punteggio a chi lo precedeva in graduatoria, delle domande di mobilità, passaggi di ruolo formulate ai fini del movimento ottenuto, con i relativi allegati; dei certificati di servizio relativi agli anni pre-ruolo dallo stesso dichiarati; delle abilitazioni dichiarate, ecc. L’Amministrazione accoglieva solo parzialmente la domanda. Il TAR con provvedimento del 04/01/2021 N. 00026/2021 accoglie il ricorso del ricorrente come difeso dal proprio legale esprimendo succintamente quanto ora segue.
In qualità di partecipante alla mobilità si è titolari del diritto all’accesso agli atti
“È evidente che la ricorrente – nella sua qualità di partecipante alla procedura in questione – è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere gli atti richiesti, non ricorrendo, peraltro, alcuna delle ipotesi in cui la legge esclude il diritto di accesso. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente ordine all’Amministrazione di consentire l’accesso ai documenti richiesti entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore”.