Mobilità e trasferimenti, docenti in ruolo nel 2022/23 “salvi”, blocco dal 2023/24 con alcune deroghe e tante incertezze
I docenti assunti in ruolo nel 2022/23 non sono soggetti al vincolo triennale previsto per i neoassunti. Ecco perché.
Vincolo triennale perché decorre dal 2022/23
Il vincolo di permanenza triennale per i docenti neoassunti, negli ultimi anni, è stato oggetto di diverse modifiche, tra cui quella di cui all’art. 58, comma 2-lettera f), del DL n. 73/2021 (convertito in legge 106/2021), che ha modificato l’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 (Testo unico), disponendo che il predetto vincolo decorresse dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021.
Sulla suddetta normativa sono poi intervenuti il DL n. 36/2022, convertito in L. n. 79/2022, che ha modificato l’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, e il DL 21/2022, convertito in legge n. 51/2022, che ha modificato l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, prevedendo che il nuovo vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, per i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione, decorresse dall’a.s. 2022/23 e abolendo di fatto il “vecchio” vincolo per i neoassunti degli anni precedenti.
Il vincolo, poi, a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 44/2023 (convertito in L. n. 74/2023) all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, è stato rinviato di un anno e, stando alla normativa vigente, decorre dalle assunzioni a.s. 2023/24.
Nuovo vincolo
Così detta il novellato art. 399/3 del Testo Unico (novellato dalle norme sopra riportate):
Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Dal combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 (cui rinvia il predetto art. 399/3):
- i neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, devono restare nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, gli interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
Il vincolo sopra illustrato dovrebbe essere attenuato dall’art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per il ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere. Lo stesso dicasi per il personale con disabilità di cui all’articolo 21 della legge 104/92. Riguardo a tale ultima disposizione, tuttavia, attendiamo che la stessa sia declinata nel prossimo contratto sulla mobilità per fornire informazioni più dettagliate.
Quesito
Sono stato immesso in ruolo nel 22/23, cioè ho superato l’anno di prova a giugno ’23, e vorrei sapere se posso fare domanda di passaggio di cattedra (da A020 ad A027, vd sotto) nello stesso comune. Leggo qui che il vincolo triennale riguarda i neo immessi in ruolo dal 2023/24. Ma più sotto, al primo punto delle Conclusioni, viene precisato che sono esclusi dal vincolo triennale i neoimmessi in ruolo nell’anno precedente. E’ un fatto assodato e definitivo? (Perché avevo sentito dire che le cose stessero al contrario, cioè che il vincolo triennale sussiste, ma sta per essere rimosso da quest’anno).
Come sopra illustrato, il vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione decorre dall’a.s. 2023/24, per cui il nostro lettore potrà presentare domanda di passaggio di passaggio di cattedra, per chiedere il quale, ricordiamolo, si deve aver superato l’anno di prova e si deve essere abilitati per la specifica classe di concorso richiesta.
N.B. Il termine “salvi” riguarda il vincolo triennale in riferimento ai neoassunti. Il docente neoassunto nel 2022/23 che ha ottenuto trasferimento interprovinciale su qualsia preferenza espressa nella domanda oppure provinciale su preferenza analitica potrebbe avere altro vincolo legato tali tipologie di movimento, pertanto ogni situazione va ricondotta a caso specifico.
Le risposte ai quesiti
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