Mobilità e punteggio servizio nelle piccole isole: quando si può raddoppiare

Il servizio svolto nelle piccole isole determina la valutazione del punteggio doppio in presenza di precise condizioni. Vediamo quali
Una lettrice ci scrive:
“Desideravo sapere se viene attribuito, nella mobilità, punteggio aggiuntivo per servizio svolto nelle piccole isole anche se sono stata in congedo straordinario per assistenza figlia disabile”
La valutazione del punteggio spettante per la mobilità segue le regole stabilite nel CCNI secondo quanto prevede la tabella di valutazione allegata
Punteggio doppio per servizio piccole isole
Come stabilito nella succitata tabella è possibile raddoppiare il punteggio per il servizio svolto nelle piccole isole, sia il servizio in ruolo che il servizio pre-ruolo.
Le specifiche voci che indicano questa possibilità sono inserite nella Tabella A per il trasferimento e nella Tabella B per la mobilità professionale, nella lettera A1) per il servizio in ruolo e nella lettera B1) per il servizio pre-ruolo, come di seguito indicato:
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A)…………………………..punti 6
B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B)
Per la mobilità volontaria…………………………punti 6
Per la mobilità d’ufficio (4)……………………..punti 3
Cosa si intende per “piccole isole”
Il contratto fornisce chiarimenti su cosa intenda con la dizione “piccole isole”.
Nella nota 3) della tabella di valutazione si chiarisce, infatti, che “La dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato”
Quali condizioni per valutare il doppio punteggio
Ai fini dell’attribuzione del doppio punteggio per il servizio nelle piccole isole questo deve essere effettivamente prestato
Le uniche eccezioni, come esplicitato nella nota 2) della tabella di valutazione, sono le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
Conclusioni
L’assenza per congedo straordinario per assistenza figlia disabile, caso che interessa la nostra lettrice, non rientra tra quelle che consentono la valutazione del doppio punteggio pur non avendo prestato effettivo servizio in piccola isola.
La nostra lettrice quindi dovrà valutare l’anno di servizio normalmente senza raddoppiarlo
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