Mobilità e punteggio di continuità: si valuta dopo aver maturato un triennio nella scuola di titolarità

Per valutare la continuità nella domanda di trasferimento è necessario aver maturato il triennio nella scuola di titolarità. Come si valuta il punteggio
Una lettrice ci scrive:
“Ho partecipato alla mobilità 19/20 ed ho ottenuto il trasferimento nell’attuale scuola di titolarità. In quell’anno è stato introdotto il vincolo triennale nella scuola di titolarità assegnata in seguito a mobilità volontaria. Sono titolare in questa scuola dal 1 settembre 2019 e questo è il mio terzo anno di servizio (anno in corso). Desidererei sapere, intanto, se posso partecipare alla mobilità intraprovinciale di quest’anno, 2022-23. Inoltre, vorrei capire se ho maturato il triennio continuativo nella mia attuale scuola per il punteggio di continuità (2×3= 6 punti). Mi pare di avere inteso che, non dovendo considerare l’anno in corso ed essendo in servizio nell’attuale scuola dal 2019/20-2020/21-2021-2022 (anno in corso), non dovrei avere maturato il triennio, che invece maturerò il prossimo anno. È molto importante, però, accertarmi del fatto che la semplice partecipazione alla mobilità di quest’anno non comporti l’interruzione della continuità, nel caso in cui presenti domanda di trasferimento, compatibilmente con il vincolo triennale, e non lo ottenga”
La nostra lettrice può presentare domanda di trasferimento per il prossimo anno scolastico 2022/23 in quanto con il corrente anno scolastico, che è il terzo nella scuola ottenuta con il trasferimento 2019/20, ha raggiunto il triennio di permanenza nella scuola di titolarità e potrà, quindi partecipare alla prossima mobilità
Il quesito principale che ci viene posto riguarda il punteggio di continuità per il quale è necessario avere precisi requisiti che vengono di seguito indicati
Punteggio di continuità: cos’è?
Il punteggio di continuità spetta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto
Punteggio di continuità: come si valuta?
Il punteggio spettante per la continuità si valuta con 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti ogni anno oltre il quinquennio
Si può valutare dopo un solo anno per la graduatoria interna di istituto, mentre per la mobilità è necessario aver maturato un triennio nella scuola di titolarità
Presentare domanda di trasferimento fa perdere il punteggio di continuità?
Il docente che presenta domanda di trasferimento perde il punteggio di continuità maturato soltanto se ottiene il movimento richiesto. Solo il fatto di presentare domanda, senza però essere soddisfatto nella richiesta, non determina alcuna conseguenza per il punteggio di continuità maturato che rimane, in questo caso, invariato.
Conclusioni
La nostra lettrice non ha ancora maturato il triennio ai fini della continuità, essendo il corrente anno scolastico il terzo nella scuola, e per la prossima mobilità l’anno in corso non può essere valutato.
Potrà valutare i 6 punti di continuità il prossimo anno per la mobilità 2023/24 e se non otterrà il movimento richiesto non perderà questo punteggio
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