Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Mobilità e punteggio di continuità: quali criteri per la sua valutazione

WhatsApp
Telegram

La valutazione del punteggio di continuità deve essere fatta secondo i criteri stabiliti nella tabella di valutazione. Si calcola per la scuola di titolarità

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente della scuola dell’infanzia, farò la domanda di mobilità e voglio capire come calcolare il servizio continuità. Ho la titolarità nella stessa scuola dal 2014 / 2015 ad oggi.”

Il punteggio di continuità, come chiarisce la tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità nella lettera  C), si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.

Per poter valutare questo punteggio nella mobilità è necessario aver maturato un triennio nella scuola di titolarità, mentre per la graduatoria interna di istituto si può valutare dopo un solo anno; non si valuta, chiaramente, l’anno in corso

I punti spettanti sono 2 per ogni anno entro il quinquennio e 3 per ogni anno successivo al quinto.

È fondamentale, quindi, per la valutazione del punteggio, che gli anni di servizio considerati siano stati prestati nella scuola dove si ha la titolarità

Conclusioni

La nostra lettrice, interessata, alla valutazione del punteggio di continuità che gli spetta per la mobilità, avrebbe dovuto specificare se, nell’a.s. 2014/15, ha acquisito titolarità nella scuola  in seguito ad immissione in ruolo o in seguito a trasferimento , in quanto ci sono differenze per la continuità

Se ha acquisito la titolarità con l’immissione in ruolo dovrà iniziare a calcolare la continuità dall’anno scolastico successivo, nel quale la scuola di immissione in ruolo, per lei sede provvisoria, è stata confermata come sede definitiva. In questo caso, infatti, la scuola è diventata la sua sede di titolarità nell’a.s. 2015/16 ed è da questo che inizia la valutazione della continuità. Gli anni di continuità maturati sono 4 (2015/16-2016/17-2017/18-2018/19) e alla docente spettano  8 punti.

Se, invece, la titolarità nella scuola è stata acquisita in seguito al trasferimento, l’a.s. 2014/15 deve essere valutato nella continuità, in quanto è da tale anno che la docente è titolare nella scuola. In questo caso gli anni di continuità maturati sono 5 (2014/15-2015/16-2016/17-2017/18-2018/19) e alla docente spettano  10 punti.

https://www.orizzontescuola.it/mobilita-insegnanti-2020-guide-consulenza-online-e-faq-di-orizzontescuola/

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

Inclusione BES/DSA: 3 corsi in promozione a 29,90€. 52 ore di certificazione