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Mobilità e punteggio: come cambia dopo il trasferimento volontario

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Il trasferimento volontario fa perdere il punteggio di continuità maturato. Il docente parteciperà alla successiva mobilità con punteggio inferiore

Una lettrice ci scrive:

“Sono un’insegnante di scuola secondaria di secondo grado, ho prodotto domanda di trasferimento tre anni fa ed ho  ottenuto la sede richiesta, quest’anno ho  dovuto rifare  la domanda  ma non mi è stata calcolata la stessa  anzianità di servizio già maturata  e calcolata in precedenza. È così che funziona o devo fare ricorso?”

La valutazione del punteggio per la mobilità viene fatta sulla base della tabella di valutazione allegata al CCNI

Punteggio servizio

Il punteggio di servizio comprende sia gli anni di servizio in ruolo che gli anni di servizio pre-ruolo

Il servizio prestato nel ruolo di appartenenza viene valutato con 6 punti per ogni anno sia nella mobilità volontaria che nella mobilità d’ufficio

Il servizio pre-ruolo si valuta con 6 punti ogni anno nella mobilità volontaria e 3 punti ogni anno per i primi 4 anni e 2 punti per ogni anno successivo al quarto nella mobilità d’ufficio

Il punteggio di servizio non cambia in seguito al trasferimento volontario

Punteggio modificato dopo trasferimento volontario: vediamo perché

Il docente che, come la nostra lettrice, ha ottenuto il trasferimento volontario in una scuola richiesta, avrà un punteggio differente nella nuova scuola di titolarità mantenendo comunque invariato il punteggio per il servizio svolto.

La diminuzione del punteggio registrata dalla nostra lettrice dipende sicuramente dalla perdita del punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità. Il trasferimento volontario ottenuto tre anni fa ha determinato, infatti, l’interruzione della continuità e la conseguente perdita del punteggio.

La nostra lettrice ha cominciato a maturare un nuovo punteggio di continuità nella scuola di titolarità ottenuta nel trasferimento, punteggio che potrà far valere nella successiva mobilità soltanto se ha maturato il triennio continuativo nella scuola.

Se per lei il corrente anno scolastico è il terzo anno nella scuola non ha diritto alla continuità per il trasferimento perché il triennio non è ancora concluso

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