Mobilità e preferenze territoriali: quando si può esprimere preferenza nel comune di titolarità
Le preferenze esprimibili nella domanda di mobilità possono essere specifiche su scuola o più generiche su distretto, comune o provincia. In quali casi si può chiedere il comune di titolarità
Una lettrice ci scrive:
“Nel caso di trasferimento nel comune il docente può effettuare solo scelta analitica della sede? ”
I diversi movimenti che possono essere richiesti dal docente in possesso dei requisiti necessari richiedono la compilazione di una specifica domanda (una per ogni movimento richiesto) nella piattaforma ministeriale IstanzeOnline.
Ricordiamo che le domande, come stabilisce l’Ordinanza Ministeriale n.30 del 23/02/2024, potranno essere presentate da tutto il personale docente dei diversi ordini e gradi di istruzione dal 26 febbraio al 16 marzo.
Ogni domanda dovrà essere compilata in ogni parte e i docenti dovranno prestare attenzione alle preferenze territoriali esprimibii, con l’obiettivo di riuscire ad ottenere il movimento richiesto in una delle sedi a loro più gradite
Preferenze esprimibili
In ogni domanda il docente può esprimere fino a 15 preferenze territoriali, comprensive di scelte puntuali su scuola (preferenze analitiche) e di scelte più “generali” su distretto, comune o provincia (preferenze sintetiche)
La normativa indica il numero massimo di preferenze esprimibili, ma non il numero minimo, per cui il docente può inserire nella domanda anche una sola preferenza
Con la preferenza analitica si chiede una precisa scuola, mentre con la preferenza sintetica si chiedono indistintamente tutte le scuole in essa ubicate, senza indicare alcun ordine di priorità tra esse
Preferenza nel comune di titolarità
La preferenza sintetica nel comune di titolarità non sempre si può inserire nella domanda di mobilità, in quanto dipende dal tipo di movimento richiesto
Si ritiene utile sottiolineare che non si può chiedere trasferimento nella scuola di titolarità, se il trasferimento è richiesto nella stessa tipologia di posto in cui si è titolari
In base a ciò è chiaro che il docente che presenta domanda di trasferimento non può esprimere preferenza sintetica nel comune di titolarità, in quanto in questa preferenza è compresa anche la scuola di titolarità
E’ possibile, invece, inserire nelle preferenze il comune di titolarità nelle domande finalizzate ai seguenti movimenti:
1- trasferimento su altra tipologia di posto (da sostegno a materia e viceversa)
2- passaggio di cattedra
3- passaggio di ruolo
In questi tre casi è, quindi, possibile chedere anche la scuola di titolarità in quanto il movimento richiesto riguarda un’altra classe di concorso o una tipologia di posto diversa da quella di titolarità
In ogni caso il docente che partecipa a questi movimenti non usufruisce di alcuna precedenza per ottenere il movimento nella scuola in cui è titolare
Conclusioni
Se il trasferimento di cui parla la nostra lettrice riguarda la stessa tipologia di posto, non potrà esprimere nella domanda la preferenza sintetica nel comune dove risulta titolare
Potrà, invece, chiedere le scuole in esso ubicate mediante preferenza analitica e, nel caso si tratti di un comune diviso in distretti, potrà esprimere preferenza sintetica sui distretti che non comprendono la scuola di titolarità
Corsi
Insegnare la cittadinanza digitale: coinvolgere gli studenti con dei casi pratici. Solo 12 posti disponibili
Microsoft e OrizzonteScuola organizzano: Intelligenza Artificiale e burocrazia. Come semplificare il lavoro di DS, DSGA e segreterie con Copilot per Microsoft 365. Bari 16 ottobre, corso gratuito
Orizzonte Scuola PLUS
Abbonamento a “Gestire la scuola” + 5 webinar gratuiti: dalla trasparenza, al PNRR. Come ottenere il 20% di sconto
Interpelli per le supplenze, le scuole iniziano a pubblicare. Ti informiamo noi quando una scuola cerca un supplente e inviamo la tua candidatura. Il nuovo sistema di Interpelli Smart
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.