Mobilità e precedenza 104: il docente non sarà sottoposto al vincolo triennale

Nessun vincolo triennale per il docente con precedenza 104 per assistenza genitore disabile. Lo prevede il CCNI sulla mobilità
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di sostegno scuola secondaria I grado e beneficio della precedenza art 13 del CCNI (per assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità); quest’ anno scolastico 2020/2021 ho ottenuto il trasferimento su una scuola richiesta con preferenza analitica(specifica scuola). Tale scuola però non si trova nel comune di residenza del genitore a cui presto assistenza e mia.
La mia domanda è: posso presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico oppure sono bloccata su tale scuola per tre anni ?”
Il vincolo triennale nella scuola di titolarità ottenuta in seguito a trasferimento volontario su una scuola richiesta con preferenza analitica, non interessa il docente beneficiario della precedenza per assistere il genitore disabile con art.3 comma 3 della Legge 104/92
In quali casi non si applica il vincolo triennale
Come chiarisce il CCNI, nell’art.2 comma 2, il docente che partecipa alla mobilità volontaria e ottiene il movimento richiesto in un scuola inserita come preferenza analitica o, nel caso di mobilità professionale o di trasferimento su altra tipologia di posto, in una scuola nel comune di titolarità, in seguito a preferenza sintetica nel comune, non potrà partecipare alla mobilità nel successivo triennio.
Non avrà tale vincolo triennale, invece, il docente soddisfatto in una preferenza sintetica su un comune diverso da quello di titolarità
Potranno presentare domanda di mobilità anche l’anno successivo al movimento volontario anche le seguenti categorie di docenti:
1- docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa, in quanto hanno diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità, se sono nell’ottennio e presentano ogni anno domanda condizionata per il rientro
2- docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art.13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza
Conclusioni
La nostra lettrice ha ottenuto, nel corrente anno scolastico, il trasferimento su una scuola richiesta con preferenza analitica, ubicata in un comune diverso da quello di residenza del genitore disabile a cui presta assistenza.
In base alle disposizioni normative succitate non è sottoposta al vincolo triennale in quanto potrà presentare, per il prossimo anno scolastico, domanda di trasferimento per scuole ubicate nel comune in cui usufruisce della precedenza per assistere il genitore beneficiario della Legge 104/92 (caso 2 sopra indicato)
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