Mobilità e ordine dei movimenti: il trasferimento provinciale precede il passaggio di ruolo

L’ordine dei movimenti per la mobilità territoriale e professionale è stabilito nel CCNI. Sono stabilite tre fasi, ognuna con precisi movimenti, vediamo quali
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di lettere, che da più anni presta servizio sul sostegno, scuola media.
Quest’anno, dopo aver superato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno e il vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità assegnata per scelta analitica, ho presentato domanda di passaggio di ruolo per la scuola secondaria e passare pure sulla disciplina.
Volevo chedervi: un’altra docente che chiede trasferimento provinciale sulla stessa scuola (liceo) che ho indicato io, ha diritto ad ottenere il movimento prima di me?
Dunque la domanda di trasferimento (classe A13) provinciale prevale sulla domanda di passaggio
di ruolo (da AD00 a A13) provinciale?”
In base a quanto disposto nel contratto sulla mobilità, i diversi movimenti vengono effettuati in tre fasi distinte, come di seguito indicato:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
III fase: Mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale
L’ordine delle diverse operazioni all’interno di ciascuna fase viene esplicitato nell’Allegato 1 del CCNI
I fase
Rientrano in questa fase i trasferimenti all’interno del comune di titolarità e interessano sia i docenti in possesso di una precedenza tra quelle indicate nel CCNI, sia i docenti privi di precedenza.
Le diverse operazioni sono contraddistinte dalla lettera A) alla lettera G)
II fase
Rientrano in questa fase i trasferimenti provinciali, quindi tra comuni della stessa provincia e, come per la I fase, interessano sia i docenti in possesso di una precedenza tra quelle indicate nel CCNI, sia i docenti privi di precedenza. Rientrano, inoltre, in questa fase della mobilità anche i docenti che chiedono trasferimento nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
Le diverse operazioni sono contraddistinte dalla lettera A) alla lettera H-ter)
III fase
Rientrano in questa fase i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo) sia provinciale che interprovinciale.
Le diverse operazioni sono contraddistinte dalla lettera a) alla r) per il punto I e dalla lettera a) alla d) per il punto II
Per i movimenti della III fase si devono rispettare precise aliquote
Se i trasferimenti provinciali vengono disposti sul 100% delle disponibilità, per i movimenti della III fase sono previste precise aliquote e percentuali che devono essere rispettate.
I posti rimasti vacanti e disponibili dopo i trasferimenti provinciali vengono destinati per il 50% alle immissioni in ruolo e per l’altro 50% ai movimenti della III fase (trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale).
Il 50% destinato alla III fase viene ripartito nel seguente modo:
25% ai trasferimenti interprovinciali
25% ai passaggi di cattedra e ai passaggi di ruolo sia provinciali che interprovinciali
Conclusioni
Il movimento che interessa la nostra lettrice è un passaggio di ruolo che rientra, quindi, nella III fase della mobilità. Considerando che i trasferimenti provinciali rientrano, invece, nella II fase, la docente che chiede trasferimento provinciale sulla stessa scuola indicata dalla nostra lettrice, ha maggior diritto ad ottenere il movimento in quanto tale movimento precede nell’ordine delle operazioni.
Il trasferimento provinciale, quindi, precede il passaggio di ruolo e questo a prescindere dal punteggio delle due docenti, in quanto i due movimenti vengono disposti in fasi differenti e il punteggio è determinante, in assenza di precedenze, all’interno della stessa fase per la stessa tipologia di movimento
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