Mobilità e graduatorie interne docenti 25/26, punteggio servizio ruolo e pre-ruolo: casi in cui si raddoppia

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Nella mobilità e nelle graduatorie interne di istituto il punteggio assegnato per il servizio di ruolo e pre-ruolo in alcuni casi si raddoppia. Vediamo quali.

Valutazione titoli

La valutazione dei titoli relativi alle domande di mobilità e alle graduatorie interne di istituto del personale docente avviene secondo quanto indicato nelle tabelle allegate (Allegato 2) all’Ipotesi di CCNI 2025/28:

  1. Tabella ATabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo“, per i trasferimenti volontari e d’ufficio. La medesima tabella si utilizza anche per le graduatorie interne di istituto, tenuto conto delle precisazioni per i trasferimenti d’ufficio;
  2. Tabella BTabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo“, per i passaggi di ruolo e di cattedra.

Per quanto riguarda i punteggi da attribuire al servizio, le sezioni interessate delle citate tabelle sono la sezione A1 della tabella A e la sezione B1 della tabella B. Oltre agli specifici punti delle predette sezioni, relativamente ai servizi di nostro interesse, ossia quelli i cui punteggi vanno raddoppiati, è necessario osservare anche quanto prescritto nelle note alle tabelle medesime (note relative non solo all’argomento qui trattato).

Quale servizio

Il punteggio assegnato per il servizio di ruolo e pre-ruolo viene raddoppiato, se svolto in determinate tipologie di posto nonché “luoghi”.

Prima di indicare i casi in cui avviene il raddoppio del punteggio, ricordiamo come sono valutati i servizi di cui sopra nella mobilità volontaria e nella graduatoria interna di istituto.

Mobilitò volontaria:

  • servizio di ruolo: p. 6 per ciascun anno di servizio
  • servizio pre-ruolo: p. 6 per ciascun anno di servizio

Graduatorie interne di istituto

  • servizio di ruolo: p. 6 per ciascun anno di servizio
  • servizio pre-ruolo: per l’a.s. 2025/26 , p. 4 per ciascun anno, se il servizio è stato prestato nel ruolo di appartenenza*

*Se il servizio pre-ruolo non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, sono attribuiti (vale anche per il servizio svolto in altro ruolo):

  • per gli anni prestati nella scuola dell’infanzia sono attribuiti p. 3 ogni anno per tutti gli anni ai titolari nella primaria e viceversa, mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi ai titolari nella scuola secondaria sia di I che di II grado;
  • per gli anni prestati nella scuola secondaria di I grado sono attribuiti p. 3 ogni anno per tutti gli anni ai titolari nella secondaria di II grado e viceversa, mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi ai titolari nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

Raddoppio

I punteggi derivanti dai servizi suddetti, ossia servizi di ruolo e pre-ruolo, si raddoppiano nei casi di seguito indicati:

  • il punteggio derivante dal servizio di ruolo prestato su posto di sostegno (con il prescritto titolo di specializzazione) si raddoppia, se la mobilità (trasferimento e/o passaggio ruolo) è richiesta verso i posti di sostegno (in tal caso non importa se si è titolari su sostegno ma ciò che conta è la richiesta del trasferimento/passaggio verso posti di sostegno; in caso si chiedano ambedue i posti – comune e sostegno – l’interessato avrà il punteggio raddoppiato per il trasferimento su posto di sostegno, non raddoppiato per il trasferimento su posto comune). Nella graduatoria interna di istituto il raddoppio è previsto per i soli titolari su posto di sostegno;
  • il punteggio derivante dal servizio pre-ruolo prestato su posto di sostegno (con il prescritto titolo di specializzazione) si raddoppia, se la mobilità (trasferimento e/o passaggio ruolo) è richiesta verso i posti di sostegno (in tal caso non importa se si è titolari su sostegno ma ciò che conta è la richiesta del trasferimento/passaggio verso posti di sostegno; in caso si chiedano ambedue i posti – comune e sostegno – l’interessato avrà il punteggio raddoppiato per il trasferimento su posto di sostegno, non raddoppiato per il trasferimento su posto comune). Nella graduatoria interna di istituto il raddoppio è previsto per i soli titolari su posto di sostegno;
  • l’anno di servizio di ruolo svolto in scuole ubicate in piccole isole è valutato due volte (quindi anche in tal caso per ogni anno il servizio si raddoppia). Precisiamo che per piccole isole si intendono tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Tale punteggio aggiuntivo è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il servizio deve essere effettivamente prestato, eccetto i casi di assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico (ossia 180 giorni di servizio). Quanto detto vale anche per la mobilità e le graduatorie interne di istituto;
  • l’anno di servizio pre-ruolo svolto in scuole ubicate in piccole isole è valutato due volte (quindi anche in tal caso per ogni anno il servizio si raddoppia), alle condizioni indicate nel punto precedente. Nel caso del servizio in esame, precisiamolo, l’anno di servizio è valido se sono stati prestati 180 giorni di servizio ovvero un servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio oppure delle attività educative nel caso della scuola dell’infanzia. Quanto detto vale anche per la mobilità e le graduatorie interne di istituto;
  • il punteggio derivante dal servizio di ruolo, prestato dai docenti della primaria in scuole di montagna (ai sensi della legge 1/3/1957 n. 90), è raddoppiato. Per l’assegnazione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Quanto detto vale anche per la mobilità e le graduatorie interne di istituto;
  • il punteggio derivante dal servizio pre-ruolo, prestato dai docenti della primaria in scuole di montagna (ai sensi della legge 1/3/1957 n. 90), è raddoppiato. Per l’assegnazione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Quanto detto vale anche per la mobilità e le graduatorie interne di istituto;
  • il punteggio derivante dal servizio di ruolo prestato nei paesi in via di sviluppo è raddoppiato. Quanto detto vale anche per la mobilità e le graduatorie interne di istituto.

Precisiamo che:

  • il raddoppio del punteggio, in caso di servizio prestato nelle piccole isole è previsto anche per la continuità di servizio;
  • la continuità si valuta nella mobilità nella maniera seguente: continuità di servizio: p. 12 per un triennio svolto senza soluzione di continuità (a determinate condizioni); punti 5 per ogni ulteriore anno entro il quinquennio (12+5+5); p. 6 per per ogni ulteriore anno oltre il quinquennio:
  • la continuità si valuta nella graduatoria interna di istituto nella maniera seguente: continuità di servizio: punti 5 ogni anno entro il quinquennio; punti 6 ogni anno oltre il quinquennio (nella riunione MIM-OOSS del 27 febbraio è stato precisato che i primi tre anni sono valutati p. 4 e non 5, come invece si legge nella nota 5bis alla tabella A);
  • il raddoppio del punteggio è previsto anche per il servizio in altro ruolo, svolto nelle piccole isole.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Mobilità docenti 2025, scarica testo del Contratto firmato: vincoli rimangono ma deroghe per figli fino a 16 anni e genitore over 65. Domande attese da metà febbraio

Ipotesi CCNI 2025/28

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