Mobilità e graduatoria interna, per anzianità di servizio contano anno immissione in ruolo e anno in corso?

Presentate le domande di mobilità e quelle relative alla compilazione delle graduatorie interne di istituto, gli interessati si pongono alcuni dubbi sulla valutazione di titoli e servizi. Anno in corso e anno di assunzione in ruolo.
Valutazione servizio
Tabella valutazione
Nella mobilità e nella graduatoria interna di istituto la valutazione dell’anzianità di servizio, come anche quella relativa alle esigenze di famiglia e ai titoli generali, è effettuata in base alla Tabella A – “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” – allegata al CCNI 2022/25.
Nel caso della graduatoria interna di istituto il riferimento, come detto, è sempre la Tabella A ma con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.
Anzianità servizio
Quando si parla di anzianità di servizio non ci si riferisce soltanto alla valutazione dell’anno svolto, ma anche ad altre voci legate alla medesima anzianità, ossia:
- servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole situate nelle piccole isole;
- servizio pre-ruolo o servizio svolto in altro ruolo;
- servizio pre-ruolo o servizio svolto in altro ruolo ovvero servizio pre-ruolo o servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato in scuole situate nelle piccole isole;
- (valido solo per i docenti della scuola primaria) servizio di ruolo effettivamente prestato come “specialista” per l’insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98;
- continuità di servizio;
- (per i docenti della scuola primaria) servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente “specializzato”
per l’insegnamento della lingua straniera; (per i docenti della scuola primaria) servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente “specialista” per l’insegnamento della lingua straniera; - punteggio aggiuntivo una tantum.
Naturalmente, ai fini dell’attribuzione del punteggio, per le voci sopra riportate (oltre al servizio nel ruolo di appartenenza), devono concorrere le condizioni dettate dalla Tabella A, dalla premessa e dalle note alla medesima (tabella), nonché i criteri indicati dalle stesse. Un criterio di valutazione comune a tutte le voci sopra riportate (ruolo, pre-ruolo, continuità… ) è quello che riguarda l’anno in corso, ossia l’anno in cui si presentano le domande di mobilità e in cui si compila l’istanza per la redazione della graduatoria interna di istituto.
Anno in corso
Così leggiamo nella “Premessa” alla note riguardanti la summenzionata Tabella A:
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per
l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:
– nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;
…
Dunque, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’anzianità di servizio, l’anno in corso non si considera e sarà computato l’anno prossimo. Ciò vale sia per la mobilità che la graduatoria interna di istituto, nonché per tutte le voci relative all’anzianità di servizio (ruolo, continuità…).
Anno di immissione in ruolo
Quanto all’anno di assunzione in ruolo, ossia quello in cui si svolge il periodo di prova, è un anno di servizio a tempo indeterminato a tutti gli effetti e, pertanto, va computato nell’anzianità di servizio (i neoassunti 2023/24, lo caricheranno il prossimo anno, considerato che l’anno in corso non si computa), come leggiamo nel punto A – sezione A1 – della Tabella A di valutazione dei titoli:
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) Punti 6
Quesito 1
Vorrei sapere se per il punteggio relativo agli anni di servizio di ruolo si deve considerare anche l’anno di immissione in ruolo (anno di prova) e il corrente anno scolastico.
L’anno in corso non si considera e sarà computato nell’anzianità di servizio il prossimo anno. Quanto alla valutazione del servizio svolto durante l’anno di prova con contratto a tempo indeterminato, trattandosi di un servizio di ruolo a tutti gli effetti, va valutato ai sensi di quanto sopra riportato, ossia del punto A – sezione A1 – della Tabella A di valutazione dei titoli.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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