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Mobilità e graduatoria interna di istituto, titolo sostegno non dà punteggio. Ecco perché

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Il titolo di specializzazione su posto di sostegno non è valutabile né nella graduatoria interna di istituto né nella mobilità.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono specializzata sul sostegno per la secondaria di primo grado e di ruolo! Sono iscritta al TFA per la secondaria di secondo grado con il percorso abbreviato. Vorrei sapere se il titolo “aggiuntivo” mi conferisce punteggio qualora, fra 5 anni, volessi passare su materia dopo aver conseguito opportuna abilitazione. In sostanza se il titolo è valutabile nella graduatoria nella propria classe di concorso.

La risposta al quesito è negativa: il titolo di specializzazione su posto di sostegno, anche se posseduto per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, non dà alcun punteggio né nella mobilità né nella graduatoria interna di istituto, in quanto titolo valido sia per l’accesso al ruolo che per il passaggio di ruolo, come illustriamo di seguito.

Mobilità e graduatoria interna di istituto

La valutazione dei titoli, sia ai fini della mobilità che della graduatoria interna di istituto, è effettuata sulla base della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini di trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo“, allegata al CCNI 2022/25. Nel caso della graduatoria interna di istituto, si deve prestare attenzione alle note, in quanto vanno considerate le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.

La citata tabelle si articola in tre sezioni:

  1. sezione A1 “Anzianità do servizio”
  2. sezione A2 “Esigenze di famiglia”
  3. sezione A3 “Titoli generali”

Titolo sostegno

L’eventuale valutazione del titolo di sostegno potrebbe essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui alla sezione A3 sopra citata. Nello specifico, il titolo potrebbe rientrare nel punto B della predetta sezione:

B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente
per ogni diploma ………………………………………………………….. Punti 5
(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

La nota 11bis citata nella tabella, tuttavia, spazza via ogni dubbio in merito: […] Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – artt. 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.

Dunque, come detto all’inizio, il titolo di specializzazione su posto di sostegno non dà alcun punteggio ai fini della mobilità e della graduatoria interna, perché titolo valido sia per l’accesso ai ruolo che per il passaggio di ruolo.

NB: quanto detto sulla base del CCNI attualmente vigente.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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