Mobilità e graduatoria interna di istituto, continuità di servizio: quando e come si valuta, quando si perde

WhatsApp
Telegram

Mobilità e graduatoria interna di istituto, punteggio continuità di servizio: quando si attribuisce, quali condizioni e quando si perde.

Punteggio

Il punteggio per la continuità di servizio, ai sensi del punto C) della tabella A di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo, è il seguente:

  • punti 2 per ogni anno di servizio entro il quinquennio;
  • punti 3 per ogni anno di servizio oltre il quinquennio.

Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia.

Quando si valuta

Nella mobilità la continuità si valuta per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità.

Si valuta dunque dopo tre anni di servizio continuativo. Evidenziamo che l’anno in corso non si valuta. 

Condizioni

Per l’attribuzione del punteggio di continuità devono concorrere, per gli anni considerati le seguenti condizioni:

  • prestazione del servizio nel medesimo tipo di posto (comune o sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o nella medesima classe di concorso di attuale appartenenza (per le scuole secondarie);
  • prestazione del servizio presso la scuola di titolarità;
  • prestazione di minimo 3 anni di servizio, escluso l’anno in corso.

Evidenziamo che:

– per i docenti titolari di posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, attivati presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto o comunque nelle sedi di organico confluite nei C.P.I.A.

– per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali, la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo di organico di titolarità: o diurno o serale. Da tale requisito si prescinde solo per il personale trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio, beneficiario della precedenza di cui all’articolo 13,  punto II) del CCNI sulla mobilità 2019/22.

Quando non si interrompe

La continuità di servizio non si interrompe, per cui va attribuito il succitato punteggio, in tutti i casi di seguito riportati:

  • trasferimento da posto comune a lingua o viceversa nello stesso circolo per la scuola primaria;
  • assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.lgs. n. 151/01;
  • per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
  • per mandato politico ed amministrativo;
  • utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali);
  • esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I.;
  • esoneri sindacali;
  • aspettative sindacali anche non retribuite;
  • incarico di presidenza di scuole secondarie;
  • esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
  • esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
  • collocamento fuori ruolo, ai sensi dell’articolo 26 delle legge 448/1998, per il periodo in cui si mantiene la titolarità (cinque anni) ai sensi del DL 24/2000, convertito con modificazioni nella legge 306/2000;
  • servizio prestato nelle scuole militari;
  • periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15;
  • inidoneità temporanea;
  • fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità;
  • in caso di dimensionamento della rete scolastica (in tal caso la titolarità e i servizi relativi alla scuola aggregante o di nuova istituzione si ricongiungono alla titolarità e al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa);
  • utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità;
  • assegnazione provinciale (per quella interprovinciale vedi di seguito) o trasferimento del docente in quanto soprannumerario, qualora il medesimo abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune (evidenziamo che, scaduto l’ottennio, qualora il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità, i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario);
  • casi di comando in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si è attuata la sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del D.lgs. n. 297/94;
  • utilizzazione a domanda o d’ufficio sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
  • utilizzazione docenti scuola primaria come specialisti per la lingua straniera nel plesso o fuori del plesso di titolarità;
  • utilizzazione in materie affini e servizio nelle figure professionali di cui all’articolo 5 del DL n. 323/1988 convertito con modificazioni in legge n. 426/1998;
  • utilizzazione in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità di docenti appartenenti a classi di a posto o classe di concorso in esubero

In ogni caso, non si considera interruzione della continuità di servizio, la prestazione dello stesso per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

Quando si interrompe

La continuità di servizio si interrompe, per cui il relativo punteggio non va attribuito, nei casi di seguito riportati:

  • trasferimento all’interno della scuola tra corso diurno e serale o viceversa;
  • congedo straordinario per dottorato ricerca;
  • assegnazione provvisoria;
  • trasferimento;

Assegnazione provvisoria interprovinciale e docente beneficiario precedenza punto II

Il docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità, qualora ottenga l’assegnazione provvisoria interprovinciale:

  • perde il punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro, previsto dall’articolo 13, punto II, del CCNI 2019/22. 

Continuità e graduatoria interna di Istituto

Nella graduatoria interna di Istituto la continuità di servizio si valuta, sempre alle condizioni sopra riportate, ma per ciascun anno di servizio (in pratica non occorre aver prestato tre anni di servizio).

La continuità nella graduatoria interna di Istituto viene valutata per la scuola di titolarità oppure per il comune.

Mentre per la continuità di servizio nella scuola la valutazione è come detto sopra (2 punti per ogni anno di servizio entro il quinquennio; 3 punti ogni anno oltre il quinquennio), per il comune si valuta 1 punto ogni anno. Nel medesimo anno scolastico, se si valuta la continuità nella scuola non si valuta quella nel comune.

Si evidenzia che il trasferimento da sostegno a posto comune o viceversa (anche nella medesima scuola) interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.

Graduatorie interne di istituto: come si compilano, punteggi, modelli da utilizzare ed esempi [IL VADEMECUM]

WhatsApp
Telegram

Nuovi ambienti di apprendimento immersivi per le didattiche innovative proposti da MNEMOSINE – Ente riconosciuto dal Ministero Istruzione