Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Mobilità e graduatoria interna 25/26: titolo di sostegno non dà punteggio, nemmeno se per grado diverso da quello di titolarità

WhatsApp
Telegram

Il titolo di sostegno non dà punteggio né nelle graduatorie interne di istituto né nelle domande di mobilità.

Valutazione titoli

La valutazione dei titoli relativi alle domande di mobilità e alle graduatorie interne di istituto del personale docente avviene secondo quanto indicato nelle tabelle allegate (Allegato 2) all’Ipotesi di CCNI 2025/28.

Mobilità volontaria

Per quanto riguarda le domande volontarie di trasferimento e di passaggio di ruolo/cattedra, la valutazione dei titoli avviene secondo le indicazioni della:

  1. Tabella ATabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” per i trasferimenti;
  2. Tabella BTabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo“, per i passaggi di ruolo e di cattedra.

Nella Tabella A sono presenti tre sezioni, dove sono indicati i punteggi riguardanti:

  1. anzianità di servizio
  2. esigenze di famiglia
  3. titoli generali

Nella Tabella B sono presenti due sezioni, dove sono indicati i punteggi relativi a:

  1. anzianità di servizio
  2. titoli generali

Nei passaggi di ruolo e di cattedra, infatti, non è prevista la valutazione delle esigenze di famiglia (come anche nella I fase della mobilità, ossia nei trasferimenti all’interno del comune).

Oltre alle tabelle, ai fini dell’attribuzione del punteggio, è necessario osservare quanto prescritto nelle note alle tabelle medesime.

Mobilità d’ufficio e graduatorie interne di istituto

La valutazione dei titoli relativa alla mobilità d’ufficio e alle graduatorie interne di istituto è effettuata secondo le indicazioni della summenzionata Tabella A, tenendo però conto delle precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio.

Così per esempio, nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie interne di istituto:

– la continuità di servizio si valuta già dal primo anno di servizio maturato, mentre nella mobilità volontaria dopo un triennio;

– il servizio pre-ruolo ha una valutazione diversa rispetto alla mobilità volontaria, per la quale sono attribuiti 6 punti all’anno;

– le esigenze di famiglia sono valutate come esigenze di non allontanamento. Nello specifico, sono così valutate:

  • il punteggio per ricongiungimento spetta solo quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente [il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano scuole richiedibili (cioè, che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità) oppure spetta per il comune sede della scuola che abbia un
    plesso nel comune di residenza del familiare];
  • il punteggio per i figli spettano sempre;
  • il punteggio per la cura spetta quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Titolo di sostegno

Nella nota 11bis, relativa sia alla sezione A3 – punto B – della Tabella A sia alla sezione B2 – punto C – della Tabella B, leggiamo quanto segue:

Si ricorda che a norma dell’art. 10 del decreto-legge 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge. Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – artt. 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.

Dunque, il titolo di specializzazione su sostegno non è valutabile in quanto non può essere considerato titolo generale aggiuntivo poiché valido per l’accesso ai ruoli nonché per il passaggio (di ruolo o cattedra nel caso dei titoli di abilitazione rilasciati dalle SSIS).

Quesito

Gentilissima, desidero sottoporle un dubbio riguardante la graduatoria interna di istituto per il posto di sostegno. So che la specializzazione non attribuisce punteggio, in quanto non viene considerata un titolo aggiuntivo generale, essendo valida sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio di ruolo. Tuttavia, mi chiedevo se, nel caso di possesso di due titoli di specializzazione per ordini di scuola differenti, fosse possibile considerare come titolo aggiuntivo il TFA che non è stato utilizzato per l’accesso al ruolo. La ringrazio anticipatamente per il suo chiarimento.

No, come dice la lettrice stessa, il titolo non è valutato perché valido per l’accesso nonché per il passaggio di ruolo. Nel caso specifico, infatti, la lettrice, potrebbe utilizzare il titolo per chiedere passaggio di ruolo.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Mobilità docenti 2025, scarica testo del Contratto firmato: vincoli rimangono ma deroghe per figli fino a 16 anni e genitore over 65. Domande attese da metà febbraio

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

Corso di dizione e fonetica per docenti: “LA FORMA CHE ESALTA IL CONTENUTO. L’insegnante come attore sul palcoscenico scuola”. Livello avanzato