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Mobilità e graduatoria di istituto, a chi spettano i 10 punti aggiuntivi una tantum. Quando si perdono

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Nella graduatoria interna di istituto (come anche nella mobilità) è prevista l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo una tantum di 10 punti. A a chi spetta e quando si perde.

Graduatoria interna

Finalità: le graduatorie interne sono redatte al fine di individuare l’eventuale perdente posto, in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia, ossia in caso si perdano posti/cattedre.

Docenti interessati: le graduatorie sono compilate, in ciascuna istituzione scolastica, per ognuna delle tipologie di posto e/o classi di concorso presenti nella medesima scuola, includendovi i docenti di ruolo titolari nella stessa, ivi compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica. Viceversa, non vanno inclusi i docenti in assegnazione/utilizzazione nella scuola in esame ma titolari in altra istituzione scolastica.

Tempistica titoli e pubblicazione: le graduatorie interne sono redatte e pubblicate dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità. Pertanto, considerata la tempistica indicata nell’OM n. 30/2024, che fissa al 16 marzo 2024 la predetta data ultima, le graduatorie interne vanno redatte e pubblicate entro il 31 marzo p.v. Entro il 16 marzo, invece, è possibile conseguire i titoli da far valutare (come leggiamo nel CCNI, infatti, i titoli valutabili sono quelli conseguiti entro il termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità, ossia il 16 marzo p.v.).

Punteggi: i punteggi, con cui sono graduati gli interessati, vengono attribuiti ai sensi della Tabella A di valutazione dei titoli, allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25 (come modificato dall’intesa MIM-OOSS del 21 febbraio 2024) con le precisazioni previste per i trasferimenti d’ufficio, e comprendente le seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali. Si valutano i soli titoli posseduti entro il 16 marzo 2024 (data ultima di presentazione delle istanze di mobilità).

Esclusione: sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto, a meno che la contrazione di organico non sia tale da richiederne il coinvolgimento, i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCNI 2022/25, punti I) “Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”, III “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”, IV) “Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale” e VII) “Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”.

Punteggio aggiuntivo

Così leggiamo nella sezione A1, punto D, della summenzionata Tabella A:

D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di Punti 10.

Dunque, il punteggio aggiuntivo una tantum:

  • spetta ai docenti che, a partire dalla mobilità per l’a.s. 2000/2001 e sino all’a.s. 2007/2008, non hanno presentato domanda di trasferimento o passaggio provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata entro i previsti termini;
  • affinché si realizzino le condizioni suddette è necessario aver prestato servizio nella stessa scuola (nel periodo considerato), per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale; le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia;
  • spetta anche ai docenti che (sempre nel periodo considerato) abbiano presentato in ambito provinciale domanda: condizionata di trasferimento, in quanto soprannumerari; di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua nell’organico della stessa scuola di titolarità; domanda di rientro nella scuola di ex titolarità, nell’ottennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13/1 del CCNI 2022/25.

Esempio per la maturazione del punteggio: docente arriva nella scuola X nel 2002/03 e non presenta domanda di trasferimento o passaggio in ambito provinciale per il 2003/4, 2004/05, 2005/06, gli spettano i 10 punti. Per avere i 10 punti, dunque, come detto sopra, si deve aver prestato servizio nella stessa scuola per non meno di 4 anni consecutivi: quello di arrivo più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.

Una volta maturato il punteggio aggiuntivo in esame:

1. si perde soltanto nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria;

2. non si perde nei casi di seguito riportati:

  • non lo perde il docente individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, il quale ottenga, nel corso del periodo (ottennio) di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13/1 del CCNI 2022/25, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria;
  • non lo perde il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità;
  • non si perde per la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia.

Tale punteggio, infine, non è attribuibile ai docenti ex DOS negli anni interessati.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Avrei bisogno di un chiarimento. Nell’anno scolastico 2015/16 dopo 30 anni di continuità su ex C300, ho conseguito la specializzazione su sostegno ed ho chiesto ed ottenuto nell’anno 2016/17 il trasferimento in un altro comune della provincia. Dall’anno prossimo il mio istituto sarà accorpato al mio ex istituto di titolarità. Volevo chiedere se ho diritto o meno ai 10 punti aggiuntivi. Grazie

Il nostro lettore ha perso il punteggio aggiuntivo maturato nel momento in cui ha ottenuto il trasferimento volontario provinciale su sostegno. Come sopra riportato, infatti, una volta maturato, il punteggio in questione si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. Il fatto che l’attuale istituto di titolarità del lettore sarà accorpato alla scuola di precedente titolarità è del tutto casuale e non influisce su quanto detto in merito al punteggio aggiuntivo una tantum in questione.

NB: quanto detto vale sia per la graduatoria interna che per i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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