Mobilità e domanda condizionata: possono presentarla i docenti soprannumerari nell’ottennio

La domanda condizionata possono presentarla i soprannumerari nell’ottennio. Nessun obbligo, ma attenzione alle conseguenze se non si presenta
Una lettrice ci scrive:
“Sono un’insegnante di sostegno di scuola dell’ infanzia. L’anno scorso sono risultata perdente posto e ho inoltrato domanda di trasferimento condizionata. Ho ottenuto una delle sedi messe nelle preferenze. Ora quest’anno nella nuova scuola mi ritrovo a dover rifare la domanda per individuare soprannumerari anche se non sono a rischio e infatti mi piacerebbe rimanere qui. Non mi è chiara però una cosa: avendo fatto io l’anno scorso domanda di trasferimento condizionata sono obbligata ogni anno a richiedere il rientro oppure se non voglio posso rimanere dove sono? Nella domanda per soprannumerari nella parte relativa alla continuità io posso inserire il punteggio che avevo maturato nella scuola di ex titolarità? Avendolo perso non per mobilità volontaria mi sembra di aver interpretato così”
Il docente soprannumerario trasferito con domanda condizionata ha il diritto a rientrare con precedenza nella scuola di ex-titolarità, se presenta ogni anno per un ottennio, la domanda condizionata per il rientro.
Precedenza prevista nel CCNI
I docenti soprannumerari hanno, quindi, diritto ad una delle precedenze previste nell’art.13 del CCNI.
Si tratta della precedenza indicata nel comma 1 punto II) riguardante, appunto, il personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni che chiede il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità .
Per usufruire di questa precedenza il docente deve presentare ogni anno domanda condizionata per il rientro nella scuola e questo diritto rimane valido per un ottennio.
Come chiarisce il succitato art.13, infatti, “Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto [….]”
Punteggio di continuità per docente soprannumerario
Il docente soprannumerario trasferito con domanda condizionata conserva, per un ottennio, il punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità, se richiede in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola con domanda condizionata.
Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell’ottennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità.
Per il docente nell’ottennio, la mancata presentazione della domanda condizionata, determina la perdita della continuità maturata
Conclusioni
La nostra lettrice, trasferita lo scorso anno con domanda condizionata in quanto dichiarata soprannumeraria, se si trova bene nella nuova scuola di titolarità e non è interessata a trasferirsi, non ha alcun obbligo nel presentare quest’anno domanda condizionata per il rientro nella scuola di precedente titolarità.
La docente deve comunque essere consapevole che, essendo nell’ottennio, non presentando domanda condizionata perderà il punteggio di continuità maturato e perderà il diritto al rientro con precedenza nella scuola.
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