Mobilità e assegnazione provvisoria, docenti assunti straordinario bis: niente domande per l’a.s. 2024/25. E per l’anno successivo?

I docenti assunti da concorso straordinario bis non possono presentare domanda di mobilità in quanto ancora a tempo determinato. E quella di assegnazione provvisoria?
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Una docente assunta da concorso straordinario bis nell’a.s. 2023/24 in una provincia differente da quella di residenza, e con un figlio di 2 anni, può fruire delle deroghe previste dall’Ipotesi di CCNL 2019/21 già per l’a.s. 2024/2025? Oppure la mobilità può essere presentata solo dopo l’assunzione in ruolo, quindi nel corso dell’a.s. 2024/25 per il 2025/26. In questo caso, l’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25 si può richiedere prima del termine dell’anno di prova?
Domanda di mobilità per l’a.s. 2024/25
Come afferma la nostra lettrice, le domande di mobilità possono essere presentate dai soli docenti a tempo indeterminato e la stessa, come tutti gli assunti da concorso straordinario bis nel 2023/24, non lo sarà al momento della presentazione delle domande (l’assunzione in ruolo avverrà nel 2024/25, previo superamento dell’anno di prova e della prova conclusiva del percorso universitario). Così leggiamo nell’articolo 1/2 del CCNI 2022/25:
2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La lettrice, dunque, non potrà presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico.
Domanda di mobilità per l’a.s. 2025/26
Quanto alla possibilità di presentazione della domanda per l’a.s. 2025/26, rispondiamo alla lettrice che gli assunti da concorso straordinario-bis, una volta assunti in ruolo sono soggetti al vincolo triennale di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, cui rinvia l’art. 19/3 del DM 108/2022, disciplinante la procedura di cui fa parte il concorso straordinario bis, ove leggiamo quanto segue:
A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del Testo Unico.
Dunque, agli assunti da concorso straordinario-bis si applica quanto previsto dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, in seguito alle modifiche di cui al l 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017. In base a tali disposizioni, i docenti neoassunti dall’a.s. 2023/24 devono restare nella scuola di assunzione, nello stesso tipo di posto/classe di concorso, per non meno di tre anni, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero ovvero di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Durante i tre anni di vincolo, tuttavia, il neoassunto può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione provinciale (ricorrendo i previsti motivi) e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (l’accettazione delle predette supplenze solo dopo il superamento dell’anno di prova, ai sensi del DM 138/2023).
La lettrice, pertanto, non potrà presentare domanda di mobilità per tre anni scolastici, quindi nemmeno per l’a.s. 2025/26 (il vincolo decorre dall’immissione in ruolo).
Domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25
Stando al contratto 19/22 (che ha disciplinato anche i movimenti per il corrente anno scolastico, in virtù di un’ulteriore proroga), come anche ai precedenti, l’assegnazione provvisoria non può essere chiesta dagli immessi in ruolo nello stesso anno scolastico in cui si effettuano i movimenti. E’ proprio questo il caso degli assunti da concorso straordinario bis (a tempo determinato nel 2023/24 e di ruolo dal 2024/25).
Evidenziamo, però, che: la succitata disposizione, lo scorso anno scolastico, è stata derogata, in virtù dell’Intesa MIM-OOSS del 13/06/2023: gli interessati, infatti, hanno presentato l’istanza in modalità cartacea, domanda poi convalidata ai soli docenti che avevano superato l’anno di prova (questo anche perché la deroga ha riguardato anche i neoassunti in ruolo e si era in attesa di una definizione del quadro normativo di riferimento, definizione ormai avvenuta). La deroga è stata applicata in virtù di un’altra disposizione contenuta nel CCNI, relativa ai docenti assunti con DDG 85/2018 e che ha permesso (ai predetti docenti) di presentare istanza di assegnazione provvisoria per lo stesso anno di immissione in ruolo.
La nostra lettrice, quindi, stando alla normativa vigente, non potrà nemmeno presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25 (a meno che non ci siano altre deroghe).
Conclusioni
Alla luce di quanto detto, la lettrice:
- per l’a.s. 2024/25 non potrà presentare domanda né di mobilità né di assegnazione provvisoria;
- per l’a.s. 2025/26 potrà presentare la sola domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione provinciale (ricorrendone le condizioni) oppure accettare incarichi di supplenza per altra classe di concorso/tipo di posto (considerato che l’anno di prova lo supererà nel corrente anno scolastico). Evidenziamo che dal predetto anno scolastico la lettrice potrebbe fruire di una delle previste deroghe di cui all’art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, in quanto madre di un figlio di età inferiore ai 12 anni. Al riguardo, però, dobbiamo attendere la declinazione della citata disposizione nel prossimo CCNI sulla mobilità.
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