Mobilità d’ufficio degli insegnanti di sostegno: con quali criteri viene disposta

WhatsApp
Telegram

I docenti titolari su posto di sostegno dichiarati soprannumerari possono presentare domanda condizionata o volontaria oppure possono decidere di non presentare domanda di trasferimento.

Questi docenti, quindi, possono essere trasferiti d’ufficio nei seguenti casi:

1- non possono essere soddisfatti per nessuna delle preferenze espresse nella domanda condizionata

2- non possono essere soddisfatti per nessuna delle preferenze espresse nella domanda volontaria

3- non hanno presentato domanda di trasferimento

Il trasferimento d’ufficio viene disposto con i criteri di seguito indicati per i diversi ordini e gradi di istruzione

Scuola dell’Infanzia e Primaria

Se i docenti di sostegno titolari nella scuola dell’Infanzia o nella scuola Primaria, dichiarati soprannumerari, non possono essere trasferiti a domanda volontaria o condizionata, vengono trasferiti d’ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l’effettuazione dei trasferimenti a domanda nell’ambito della prima fase dei movimenti, inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l’interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile, il docente, è trasferito d’ufficio con le modalità e secondo l’ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della tabella di viciniorietà e sempre prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.

Nel caso in cui non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i succitati criteri per mancanza di posti disponibili nell’ambito dell’intera provincia, l’ufficio territorialmente competente li assegna definitivamente o provvisoriamente a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune). Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare ed in tal caso non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale.

Quanto indicato si applica qualora durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione considerando posti della stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà.

Scuola Secondaria

Nella scuola Secondaria il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto prima nella scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità e successivamente, in

assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

In ciascuna delle fasi predette, nella scuola Secondaria di I grado, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:

1. sostegno per minorati psicofisici;

2. sostegno per minorati dell’udito;

3. sostegno per minorati della vista.

Questa possibilità non è prevista nella scuola Secondaria di II grado in quanto nella titolarità dei docenti di sostegno non vi è distinzione in relazione alle tre tipologie di sostegno indicate, come invece risulta nella scuola Secondaria I grado

Tutto sulla mobilità

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri