Mobilità docenti: voglio trasferirmi da posto comune a lingua nella mia scuola. Perderei la continuità e andrei in coda alle graduatorie interne?

Il docente, che ottiene il trasferimento nella stessa scuola da posto comune a lingua, non perde la continuità di servizio e va inserito a pettine nella graduatoria interna di istituto.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono una docente di ruolo nella scuola primaria posto comune e vorrei fare trasferimento nella mia stessa scuola (IC) da posto comune a posto di lingua. A scuola mi dicono che perdo la continuità di servizio e che il primo anno vado in coda alla graduatoria interna di istituto. E’ realmente così?
La risposta al quesito è negativa: no, la nostra lettrice, qualora ottenesse il trasferimento citato, non perderebbe la continuità e andrebbe inserita a pettine nella graduatoria interna di istituto, secondo le disposizioni e precisazioni di cui al CCNI 2022/25, come modificato dall’Accordo MIM-OOSS del 21/02/24: art. 19/7 CCNI 2022/25 e nota 3 allo stesso comma, per la graduatoria interna; nota 5 alla Tabella A di valutazione dei titoli (Allegato 1) – sezione A1 – punto C, per la continuità di servizio.
Illustriamo di seguito dettagliamene quanto previsto dalle summenzionate disposizioni.
Continuità di servizio
La continuità di servizio è valutata ai sensi del punto C – sezione A1 – della Tabella di valutazione dei titoli allegata (allegato 1) al CCNI 22/25. Nella graduatoria interna, diversamente che dalla mobilità, la continuità si valuta già dal primo anno di servizio maturato (nella mobilità invece dopo il primo triennio), nella maniera di seguito indicata: 2 punti ogni anno per i primi cinque anni e poi 3 punti ogni anno oltre il quinquennio (ossia dal sesto anno). Inoltre, per la graduatoria interna bisogna osservare le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio).
Al summenzionato punto C è si riferisce la nota 5 alla suddetta Tabella, ove leggiamo, tra le altre cose, quanto segue:
- Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
Dunque, i docenti trasferiti nella stessa scuola da posto comune a posto di lingua non perdono la continuità di servizio.
Graduatoria interna
Le graduatorie interne di istituto sono:
- redatte annualmente, al fine di individuare l’eventuale perdente posto in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia, ossia in caso si perdano posti/cattedre;
- compilate, in ciascuna istituzione scolastica, per ognuna delle tipologie di posto e/o classi di concorso presenti nella medesima scuola, includendovi i docenti di ruolo titolari nella stessa, ivi compresi coloro i quali si trovino in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica;
- redatte e pubblicate dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità. Pertanto, considerata la tempistica indicata nell’OM n. 30/2024, che fissa al 16 marzo 2024 la predetta data ultima, le graduatorie interne vanno redatte e pubblicate entro il 31 marzo p.v.
- compilate graduando i docenti in base ai punteggi previsti dalla Tabella A, allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25 (come modificato dall’intesa MIM-OOSS del 21 febbraio 2024) con le precisazioni previste per i trasferimenti d’ufficio, e comprendente le seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali. Si valutano i soli titoli posseduti entro il 16 marzo 2024 (data ultima di presentazione delle istanze di mobilità);
- redatte escludendo i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I [“Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”], III (“Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”), IV (“Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”) e VII (“Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali”) del comma 1 del predetto articolo 13, a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
Nella compilazione della graduatoria inoltre si deve seguire un ordine, determinato dall’a.s. di ingresso nell’organico dell’autonomia della scuola interessata, come indicato dall’articolo 19/7 del CCNI 2022/25, per la scuola dell’infanzia e primaria, e dall’art. 21/11 del medesimo CCNI, per la scuola secondaria. Nell’uno e nell’altro caso vige un principio generale: i docenti arrivati il primo settembre precedente (01/09/2023) vanno in coda alla graduatoria, indipendentemente dal punteggio, con le dovute eccezioni.
Riportiamo di seguito l’art. 19/7 del CCNI 2022/25 dedicato alla scuola dell’infanzia e primaria (considerato il quesito), focalizzando la nostra attenzione sul solo aspetto che riguarda la lettrice:
7. Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo (3);
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo – settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.
(3) a tal fine non sono considerati coloro che si sono trasferiti da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola
Dunque i primi a perdere il posto sono gli immessi in ruolo e i trasferiti dal precedente primo settembre (01/09/23), ma come leggiamo nella nota 3: non sono considerati tali (trasferiti dal precedente primo settembre) i docenti che hanno ottenuto il trasferimento nella stessa scuola da posto comune a posto di lingua.
Conclusioni
La nostra lettrice, secondo il vigente CCNI sulla mobilità, nel caso in cui ottenesse il trasferimento richiesto non perderebbe il punteggio di continuità e il prossimo anno andrebbe inserita a pettine nella graduatoria interna di istituto.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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