Mobilità docenti: vincolo triennale entra nel Contratto 2019/21. Qualche deroga, tra cui possibilità di trasferimento per genitori con figli fino a 12 anni e caregiver

Il Contratto nazionale del comparto istruzione per il biennio 2019/21 è stata firmato oggi 18 gennaio 2024 dalle organizzazioni sindacali, esclusa la Uil Scuola Rua. Per la mobilità del personale docente il testo prevede delle novità importanti, che andranno a influenzare la trattativa sul CCNI 2024/25 che Ministero e sindacati si apprestano a discutere. Un passaggio importante, quello dell’inserimento del vincolo triennale nel Contratto, In attesa di novità che potrebbero arrivare dal Parlamento.
Vincolo triennale per docenti neoassunti
La Legge che stabilisce il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti entra nell’Ipotesi di Contratto firmata ieri 15 luglio all’ARAN.
L’art. 30 dell’IPOTESI DI CONTRATTO afferma
Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) a livello nazionale:
a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di l’applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, fatte salve le disposizioni di legge;
Con l’indicazione del DL 73/2021 si richiama il vincolo oggi delineato nel CCNI sulla mobilità come blocco sui trasferimenti interprovinciali su qualsiasi sede espressa.
Con “fatte salve le disposizioni di legge” si richiama invece il DL 44/2023, che ha reintrodotto il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti.
Ricordiamo che l’ultimo CNNI sulla mobilità non era stato sottoscritto dai sindacati in attesa di quanto avrebbe potuto essere inserito nel Contratto.
Deroghe al vincolo neoassunti
- Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.
Ai docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo si applica un vincolo ancora più restrittivo, non essendo prevista la deroga per legge 104.
Altre deroghe (deroghe CCNL, art. 34 comma 8)
Le deroghe andrebbero a tutelare alcune categorie individuate
“Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la
partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo
decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992”
Si potranno dunque tutelare particolari categorie come lavoratori con disabilità, genitori con figli fino a 12 anni o caregiver familiari.
Conclusioni
- il vincolo triennale di permanenza nella sede di assunzione fa parte del Contratto (avviene per la prima volta)
- vengono recepite le deroghe già individuate per sovrannumero, esubero, disabilità o assistenza
- vengono introdotte due nuove deroghe, per genitori con figli fino a 12 anni e caregiver, che potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale.
Il CCNI mobilità per l’anno scolastico 2024/25
Il prossimo passo sarà la contrattazione tra Ministero e sindacati per la stipula del CCNI relativo alla mobilità dell’anno scolastico 2024/25.
Il decreto Milleproroghe 2024
I sindacati fanno proprie le istanze dei docenti che chiedono l’annullamento del vincolo e si sono fatti portavoce di specifici emendamenti nel Milleproroghe 2024.