Mobilità docenti, trasferimento da sostegno a posto comune nella seconda fase, con percentuali decrescenti: 100% nel 2025, 50% nel 2027

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I trasferimenti da sostegno a posto comune in ambito provinciale avvengono secondo precise percentuali. Vediamo quali e la fase in cui i predetti movimenti si collocano.

Fasi mobilità

Le operazioni di mobilità, come si legge nell’articolo 6 del CCNI 2025/28, si svolgono in tre distinte fasi, nell’ordine:

  1. I fase: trasferimenti all’interno del comune;
  2. II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
  3. III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Alle prime due fasi, ricordiamolo, è destinato il 100% dei posti disponibili, mente alla terza fase il 50% dei posti residuati al temine della seconda (l’altro 50% è destinato alle assunzioni in ruolo). Il 50% dei posti destinato alla terza fase è a sua volta suddiviso fra: trasferimenti interprovinciali (25%) e passaggi di ruolo/cattedra provinciali e interprovinciali (25%).

Ordine operazioni

Ciascuna delle suddette fasi prevede diverse tipologie di movimento che si svolgono secondo un preciso ordine indicato nell’Allegato 1 all’Ipotesi di CCNI e denominato “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo“.

Nell’ambito di ciascuna fase e tipologia di movimento si applicano le precedenze di cui all’art. 13 dell’Ipotesi di CCNI 2025/28, nell’ordine indicato nel medesimo articolo e nel rispetto di quanto previsto dallo stesso, ossia che le precedenze in esame riguardano i soli trasferimenti eccetto la prima (quella per il personale non vedente ed emodializzato), che si applica anche ai passaggi di cattedra/ruolo.

Trasferimento da sostegno a posto comune

Così leggiamo nel summenzionato Allegato 1 – paragrafo “Effettuazione della seconda fase”:

Nell’ambito di questa fase l’ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente e, per quanto riguarda i movimenti di cui al punto H-ter, essi vengono realizzati secondo le seguenti aliquote …

H-ter) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

Dunque, i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune sono effettuati nella seconda fase delle mobilità, anche nel caso in cui il trasferimento sia comunale, ossia avvenga tra scuole dello stesso comune.

Inoltre, il trasferimento in esame non è effettuato sul 100% delle disponibilità per tutti e tre gli anni di vigenza del contratto ma secondo le seguenti aliquote decrescenti:

  1. 100% dei posti disponibili per l’a.s. 2025/26
  2. 75% dei posti disponibili per l’ a.s. 2026/27
  3. 50% dei posti disponibili per l’a.s. 2027/28

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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