Mobilità docenti, tante domande escluse per “comma 2 o comma 7 art. 1 dell’Ordinanza”. I blocchi non superati
Mobilità docenti anno scolastico 2023/24: le operazioni si avviano alla conclusione, gli esiti sono attesi il prossimo 24 maggio. Ma gli ultimi giorni prima di comunicare le domande al SIDI per l’elaborazione (data ultima il 2 maggio) sono pieni di impegni per gli Uffici Scolastici.
Quali domande non sono valide
Sono domande che non parteciperanno ai movimenti perchè il docente interessato non avrebbe potuto presentarle in quanto “bloccato” dal movimento già effettuato precedentemente.
Spesso infatti si pone l’accento sul blocco di permanenza nella provincia di assunzione per i docenti di fresca nomina a tempo indeterminato – rimosso con DL 44/2023 il vincolo per i docenti neoassunti 2022 – ma ci sono altri blocchi a carico dei docenti di ruolo.
Comma 2 e comma 7 art. 1 dell’Ordinanza: cosa significa?
Tanti docenti hanno trovato questa dicitura nella mancata convalida della loro domanda di mobilità. Cosa significa?
L’Ordinanza per la mobilità docenti 2023/24
comma 2 “Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2022, che richiama l’articolo 22, comma 4, lettera a1) del CCNL “Istruzione e ricerca” del 19 aprile 2018, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare
domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.”
comma 7 “Ai sensi dell’articolo 58, comma 2, numero 6), lettera f), secondo periodo, del decreto-legge n. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall’articolo 2, comma 3, del CCNI del 18 maggio 2022, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, se in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal CCNI 2022, nel caso in cui
abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio “
Chi non poteva presentare domanda
Non potevano presentare la domanda i docenti che
- avevano ottenuto nell’a.s. 2021/22 o 2022/23 un movimento all’interno della provincia di titolarità con scelta puntuale di scuola
- avevano ottenuto nell’a.s. 2021/22 o 2022/23 un movimento all’interno del comune di titolarità, sia con scelta puntuale di scuola che con codice sintetico (“comune” “distretto” “distretto subcomunale”);
- avevano ottenuto un movimento in altra provincia, sia con scelta puntuale di scuola che con codice sintetico (“comune” “distretto” “provincia”).
Sono salve eventuali deroghe per chi è in soprannumero, in esubero o fruisce di una delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI.
Queste domande vengono bloccate dal sistema perchè non conformi all’ordinanza.
Si tratta di blocchi che i sindacati chiedono di superare attraverso la contrattazione perchè dal numero di domande respinte e probabilmente anche da quelle non presentate, non rispecchiano le esigenze reali dei docenti.