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Mobilità docenti sostegno 2023/24, trasferimento negato perché ho il vincolo dell’anno precedente. Cosa significa

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Il docente, che ottiene il trasferimento volontario su preferenza puntuale nel comune di titolarità, è soggetto al vincolo di permanenza triennale.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Ad oggi (27 aprile) non ho ricevuto convalida né alcun tipo di informazione, dunque andando ad interrogare l’iter della domanda trovo che la mia domanda è stata “cancellata da USP”. Chiesti chiarimenti, l’USP mi risponde che nell’anno scolastico 2021/22 mi sono spostata su posto sostegno eh (provenendo da sostegno dh) e che questo movimento rientra nella II fase della mobilità e dunque sono soggetta a vincolo fino al prossimo anno. La mia domanda è: dato che si tratta di uno spostamento interno (la mia scuola di titolarità è rimasta sempre la stessa, incluso l’alunno a cui sono stata assegnata) e dato che la seconda fase di cui si parla, prevede gli spostamenti tra posto comune e sostegno (e viceversa), posso considerarmi fuori dal vincolo triennale? Se sono nel vincolo triennale, potrebbe mandarmi un riferimento normativo in cui si parla nello specifico di questo caso?

La nostra lettrice non specifica se il movimento di cui parla (a.s. 2021/22) è un trasferimento volontario ovvero d’ufficio o a domanda condizionata, tuttavia, dalla risposta ricevuta dall’Ufficio scolastico sembra che si tratti di un movimento volontario. Ipotizziamo comunque le due fattispecie.

Movimento volontario

L’articolo 23, comma 9, del CCNI 2022/25 sulla mobilità dispone quanto segue:

L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.

Dunque, l’insegnante ancora nel previsto quinquennio di permanenza su posto di sostegno può chiedere trasferimento per la stessa ovvero per altra tipologia di posto di sostegno. Potrebbe essere questo il caso della nostra lettrice, la quale potrebbe avere presentato domanda volontaria di trasferimento da posto di sostegno DH a posto di sostegno EH. Se così fosse, la stessa (lettrice) sarebbe sottoposta al vincolo di permanenza triennale nella scuola, di cui all’articolo 2, comma 2, del summenzionato CCNI 2022/25, in base al quale:

  • i docenti che sono soddisfatti nei movimenti su preferenza puntuale (ossia su una delle scuole indicate nel modulo domanda) oppure nel comune di titolarità (tramite l’espressione del codice di distretto sub comunale) non possono presentare domanda volontaria di trasferimento e passaggio per tre anni scolastici, a partire da quello in cui hanno ottenuto il trasferimento

Pertanto, la nostra lettrice trasferita nella medesima scuola di titolarità (quindi nel comune di titolarità) nell’a.s. 2021/22, potrebbe presentare domanda di trasferimento il prossimo anno scolastico per il 2024/25 (in quanto vincolata per tre anni scolastici: 2021/22, 2022/23 e 2023/24).

Quanto al legame tra vincolo e movimento ottenuto, la spiegazione fornita alla lettrice non è corretta; inoltre, il suo movimento rientra nella prima fase, essendo da posto di sostegno (DH) a posto di sostegno (EH); infine, nel CCNI si precisa non che il vincolo si applica a tutta la seconda fase ma che il vincolo si applica sempre all’interno del comune di titolarità anche ai movimenti della seconda fase da posto comune a sostegno e viceversa. La nostra, lettrice pertanto, sarebbe soggetta al vincolo non perché il movimento ottenuto appartiene alla II fase, come spiegatole, ma perché avrebbe ottenuto il movimento nel comune/scuola di titolarità.

Movimento d’ufficio o a domanda condizionata

Diverso sarebbe il caso, qualora la nostra lettrice, nel 2021/22, sia stata trasferita d’ufficio oppure sia stata riassorbita avendo presentato domanda condizionata. Nell’articolo 20/8 (dedicato alla scuola dell’infanzia e primaria) e nell’articolo 21/1 (dedicato alla secondaria di primo grado) del CCNI 2022/25 leggiamo (li riportiamo entrambi perché la lettrice non specifica il grado di istruzione di titolarità):

20/8: Analogamente, per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia di sostegno richiesta sul modulo domanda, nella scuola di titolarità dell’interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.

21/1: Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto.

Dunque:

  • nella scuola primaria e dell’infanzia, in caso di disponibilità nella scuola di titolarità di posto su altra tipologia di sostegno, il docente soprannumerario che ha presentato domanda condizionata viene riassorbito e non si tiene conto della predetta domanda. In tal caso, la nostra lettrice non sarebbe soggetta ad alcun vincolo;
  • nella scuola secondaria di primo grado, il docente soprannumerario che ha presentato domanda ovvero trasferito d’ufficio partecipa con precedenza al movimento sul posto disponibile nella scuola di titolarità, relativo ad altra tipologia di sostegno; nel caso del trasferimento d’ufficio, la lettrice non sarebbe sottoposta ad alcun vincolo.

Conclusioni

In definitiva, la nostra lettrice:

  • sarebbe soggetta al vincolo triennale, nel caso in cui il trasferimento (da DH a CH) sia stato ottenuto in seguito a domanda volontaria;
  • non sarebbe soggetta al vincolo triennale, nel caso in cui il trasferimento (da DH a EH) sia stato d’ufficio ovvero non vi sia stato nemmeno e il passaggio da DH a EH sia avvenuto in seguito a riassorbimento (se titolare nella scuola primaria).

Riferimenti normativi

Quanto ai riferimenti normativi richiesti dalla lettrice, sono quelli sopra riportati, ossia gli articoli del CCNI 2022/25 sopra riportati.

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