Mobilità docenti, se si viola norma sui vincoli la domanda viene annullata senza avviso. Chiarimenti

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Fino al 21 marzo il personale docente può presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2023/24. L’Ufficio scolastico di Foggia ha predisposto una scheda con alcuni chiarimenti. L’Ufficio scolastico di Siena ha invece pubblicato un vademecum per docenti e ATA.

Relativamente ai vincoli del personale docente l’USP invita gli insegnanti al rispetto degli stessi e precisa che “nel caso di presentazione di domande di mobilità in violazione della normativa sui vincoli, quest’Ufficio procederà all’annullamento delle stesse senza ulteriore avviso”.

Ricorda inoltre:

  • Nell’indicazione del servizio pre-ruolo, devono essere specificati la data iniziale e finale dei singoli periodi di supplenza, nonché la denominazione dell’Istituzione scolastica di servizio. In mancanza, i relativi servizi non saranno valutati.
  • Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato: a) fino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie; b) nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali; c) nelle scuole secondarie pareggiate.
  • Per le domande di passaggio di ruolo e di cattedra, è obbligatorio indicare la specifica abilitazione posseduta, nonché gli estremi del titolo (denominazione, data e luogo del conseguimento). In mancanza, le domande di passaggio di ruolo e di cattedra saranno annullate senza ulteriore avviso. Per l’insegnamento su posto di sostegno, è altresì necessario il possesso dell’apposito titolo di specializzazione, che deve essere specificamente dichiarato.
  • Nel caso di assistenza a genitore disabile, si ricorda che è stata eliminata la figura del referente unico dell’assistenza. Resta ferma la necessità di allegare la documentazione seguente: 1) certificazione sanitaria attestante la situazione di gravità della disabilità e la necessità di assistenza globale e permanente; 2) dichiarazione personale comprovante che la persona disabile non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati; 3) documentata impossibilità del coniuge della persona disabile di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi; 4) dichiarazione attestante la richiesta di fruire periodicamente, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001.

Nota Foggia

Vademecum Siena

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