Mobilità docenti: passaggio di ruolo possibile dopo anno di prova

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Risposte ai quesiti dei nostri lettori all’indirizzo [email protected]. In particolare ci sono candidati che hanno superato il concorso per due classi di concorso (il massimo consentito dal concorso PNRR): si accetta un ruolo ma se si è in possesso di abilitazione, si potrà richiedere il passaggio di ruolo nell’altra classe di concorso dopo aver superato l’anno di prova.

Quesito 1

Ho partecipato a due concorsi Pnnr quest’anno, sia per la secondaria di primo che di secondo grado. Li ho vinti entrambi. Ho scelto di lavorare in secondaria di secondo grado. Cosa comporta la rinuncia nella secondaria di primo grado? Ho letto questo “… rinunciando alla proposta di assunzione si viene depennati dalla specifica graduatoria/e per cui si è rinunciato e dalla quale, conseguentemente, non si può essere più assunti in ruolo.” ma significa che se io decidessi, tra tot anni di passare alle medie (perché ho l’abilitazione sulla materia) non potrei farlo?

Quanto riportato dalla lettrice – La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato, è indicato nelle istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo a.s. 2024/25.

L’indicazione in parola significa che la lettrice, rinunciando al ruolo dalla GM relativa alla classe di concorso della scuola secondaria di primo grado, non potrà essere più assunta dalla GM in questione per la scuola media, in quanto depennata dalla medesima graduatoria. Ciò non significa comunque che non potrà più insegnare presso la scuola secondaria di primo grado; a tal fine, infatti, potrà partecipare (e vincere) a un altro concorso oppure chiedere, nell’ambito delle procedure di mobilità, il passaggio di ruolo. La sanzione per la rinuncia al ruolo è solo quella indicata (depennata dalla specifica GM) e non riguarda altro.

Ricordiamo che, stando al CCNI 2022/25 (che sta per essere riscritto per il triennio 2025/28), i requisiti richiesti per il passagggio di ruolo su posto comune sono i seguenti:

  • superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità, al momento della presentazione della domanda;
  • possesso dell’abilitazione per il grado di istruzione richiesto.

Dunque, la lettrice, essendo abilitata per la secondaria di I grado, non appena supererà il l’anno di prova nella secondaria di II grado, sarà in possesso dei requisiti per chiedere il passaggio in esame. La domanda, però, potrà essere inoltrata solo dopo aver superato il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, vincolo disciplinato dal combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017. Il vincolo, ricordiamolo, non si applica ai docenti in soprannumero o in esubero nonché ai docenti  che fruiscono dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 nel solo caso in cui la condizione di disabilità personale o della persona con disabilità assistita sia stata certificata successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il vincolo, inoltre, è superato dai docenti che rientrano in una delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/22.

In definitiva, la nostra lettrice, considerato che supererà l’anno di prova nell’a.s. 2024/25 e che è soggetta al vincolo per i neoassunti, potrà presentare domanda di passaggio di ruolo già nel corso dell’a.s. 2026/27 per l’a.s. 2027/28. Qualora rientrasse in una delle deroghe sopra riportate, potrebbe presentare la domanda nel corso del 2025/26 per l’a.s. 2026/27 (infatti il CCNI prevede che l’anno di prova deve essere stato già superato al momento della presentazione dell’anno di prova).

In alternativa potrà partecipare ad un nuovo successivo concorso per il primo grado ( a breve il concorso PNRR2).

NB: quanto detto sulla passaggio di ruolo si rifà al CCNI 22/25 per cui, se vi saranno delle novità in merito, le comunicheremo immediatamente tramite i nostri articoli.

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