Mobilità docenti: non si può essere trasferiti su cattedra mista (materia + sostegno)

Il docente interessato al trasferimento non può ottenerlo su cattedra mista, ma solo relativa alla medesima classe di concorso/tipologia di posto.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono docente di strumento musicale t.i. e abilitata su sostegno (entrambi secondaria primo grado). Non ho ottenuto il trasferimento da una regione a un’altra, per l’ennesima volta, pur avendo punteggio abbastanza alto ma penalizzata dal fatto di essere un trasferimento interprovinciale. Non mi conviene chiedere assegnazione provvisoria, interromperebbe il punteggio della continuità maturata nell’istituto dove insegno dall’a.s.2018/2019.
Nella regione di mio interesse verranno avviati, dall’a.s. 2024/2025, dieci nuovi corsi a indirizzo musicale. La cattedra di strumento sarà di 18 ore dall’a.s. 2027/2028, se non erro.
Posso nel frattempo chiedere trasferimento su una di queste “nuove” scuole ipotizzando cattedra mista? Esempio 6 ore strumento + 12 ore sostegno? Mi chiedo anche: chi copre la cattedra di strumento finché non entrerà a pieno regime fra tre interi anni scolastici? Solo docenti a tempo determinato?
La risposta alla prima domanda è negativa, l’organico dell’autonomia, sui posti/cattedre del quale si effettuano le operazioni di mobilità (trasferimenti e passaggi), non prevede cattedre miste (sostegno + posto comune o classe di concorso X + classe di concorso Y). Così leggiamo nella legge n. 107/2015 (articolo 1 – comma 63):
63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
Dunque, non è prevista alcun cattedra mista. Diverso è invece il discorso relativo alla cattedre miste ore curricolari + potenziamento. In tal caso, infatti, non si tratta di una cattedra così costituita dall’Ufficio provinciale, ma trattasi di assegnazione da parte del dirigente scolastico (vedi di seguito il relativo approfondimento).
Quanto alla copertura delle ore di cui parla la lettrice, le stesse potranno essere utilizzate per costituire una cattedra esterna, nonché assegnate a supplenza.
Cattedre miste: ore curricolari e di potenziamento
Come detto sopra, non è possibile essere trasferiti su cattedra mista, tuttavia può succedere che un docente sia assegnato dal dirigente scolastico ad una cattedra mista costituita da: ore curricolari e ore di potenziamento.
Come abbiamo già scritto in altre occasioni, i posti di potenziamento fanno parte (insieme ai posti comuni e di sostegno) dell’organico dell’autonomia e, una volta assegnati alle scuole, confluiscono senza specificazione nel predetto organico. Conseguentemente:
- nel caso di una scuola secondaria, viene assegnato alla stessa un posto relativo ad una determinata classe di concorso o di sostegno;
- nel caso di una scuola dell’infanzia/primaria, viene assegnato alla stessa un posto comune o di sostegno.
I posti di potenziamento in esame possono essere coperti con un’immissione in ruolo, un trasferimento/passaggio, assegnazione provvisoria/utilizzazione ovvero con una supplenza al 31/08. Nei relativi provvedimenti (di immissione in ruolo, mobilità o supplenza) non si troverà la dicitura posto di potenziamento ma la classe di concorso/tipo di posto. Sarà poi il dirigente scolastico ad assegnare il docente su potenziamento ovvero su posto curricolare ovvero su un posto misto curricolare/potenziamento, secondo la prevista procedura e nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali. A tal fine, la procedura è la seguente (tenuto conto anche di quanto disposto dall’art. 43/11 del CCNL 2019/21):
- il Consiglio di Circolo o d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (art. 10/4 del D.lgs. 297/94);
- Il Collegio docenti, convocato dal Dirigente scolastico, formula le proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti (art. 7-lettera b. del D.lgs. 297/94);
- il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali definiti dal consiglio d’istituto e delle successive proposte fatte dal collegio dei docenti procede all’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classe/sezioni.
Nel testo unico (D.lgs. 297/94), che è precedente alla legge 107/2015, si parla soltanto di classi, ma lo stesso dicasi per l’assegnazione dei docenti su posto di potenziamento.
Le risposte ai quesiti
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