Mobilità 2018/19: neoimmessi in ruolo, titolari sostegno, passaggio cattedra, allegati e preferenze. Scheda di sintesi

Proponiamo una sintesi, a cura di Paolo Pizzo, delle tematiche più rilevanti che interessano i docenti che fino al 26 aprile potranno inoltrare domande di trasferimento/passaggio per l’anno scolastico 2018/19.
DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 1/9/2017
- Hanno già una sede definitiva con incarico triennale;
- Devono essere inseriti nella graduatoria interna di istituto in coda al pari di tutti gli altri docenti trasferiti a domanda nella stessa scuola al 1/9/2017;
- Non sono obbligati ad inoltrare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva;
- La domanda di trasferimento è volontaria;
- Non possono richiedere passaggio di cattedra o di ruolo.
DOCENTI TITOLARI SU POSTI DI SOSTEGNO
- Possono richiedere solo o anche posti normali solo se terminato il quinquennio (ai fini del quinquennio si contano solo gli anni di ruolo di sostegno);
- Gli assunti su posto di sostegno dal 01/09/2013 o anni precedenti hanno terminato il quinquennio di cui sopra;
- Ai fini del quinquennio si conta anche l’eventuale anno di sola nomina giuridica;
- Se non hanno terminato il quinquennio possono richiedere passaggio di ruolo ma solo per posti di sostegno (se lo ottengono, il quinquennio di cui sopra ricomincia da zero).
PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO
- Può inoltrare domanda di passaggio di cattedra e di ruolo solo chi ha già superato l’anno di prova e ha il titolo abilitante/idoneità per il passaggio richiesto;
- Si può richiedere il passaggio di ruolo per un solo ruolo;
- All’interno del singolo ruolo è possibile richiedere più classi di concorso (es. nel II grado classi di concorso ex 50/51/52);
- Si inoltra una domanda per ogni passaggio richiesto e in ogni singola domanda si possono inserire fino a 15 preferenze;
- Bisogna indicare la priorità nel caso di più domande di passaggio (tra trasferimento e passaggio di cattedra; tra le classi di concorso all’interno dell’unico passaggio di ruolo);
- Le domande di passaggio sono distinte da quelle del trasferimento
- Il passaggio di ruolo prevale sulle altre istanze, pertanto annulla automaticamente eventuali domande di trasferimento o di passaggio di cattedra ottenuti;
- In istanze online bisognerà entrare nella sezione del passaggio richiesto (es. se sono titolare al I grado e chiedo passaggio di ruolo al II grado dovrò compilare la sezione del II grado).
ALLEGATI
- Gli allegati devono essere caricati prima di compilare il modulo-domanda;
- Bisogna entrare in istanze online, in alto a sx cliccare su “altri servizi”, poi “gestione allegati”;
- Nominare il file (es. “servizi 2018” o “esigenze di famiglia 2018”) in modo da riconoscerlo e distinguerlo dagli altri files degli anni precedenti eventualmente presenti; caricarlo (il sistema richiederà l’inserimento del codice personale per ogni file da caricare);
- Il file sarà presente nel sistema e potrà essere caricato all’interno del modulo-domanda attraverso il menu a tendina;
- Per ogni titolo dichiarato bisognerà riportare tutti gli estremi de l corso/concorso/laurea ecc.;
- Per il ricongiungimento bisognerà indicare il grado di parentela e da quando il familiare è residente in quel determinato comune (da almeno 3 mesi precedenti la data di pubblicazione dell’ordinanza, ossia il 9 marzo 2018);
- Il docente coniugato potrà richiedere ricongiungimento al solo coniuge/parte dell’unione civile; il docente non coniugato o separato potrà richiedere il ricongiungimento al figlio o al genitore (sono esclusi il convivente o altri familiari);
- Per i punteggi relativi ai figli bisogna indicare la data di nascita degli stessi;
- Per le precedenze: la documentazione medica (certificazioni 104/92 invalidità ecc.) può essere scannerizzata e allegata direttamente al modulo-domanda come allegato.
Ecco i modelli da scaricare e compilare
PRECEDENZA CONIUGE MILITARE DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA
PRECEDENZA ASSISTENZA TUTELA LEGALE
PRECEDENZA ASSISTENZA AL GENITORE
PRECEDENZA ASSISTENZA AL FRATELLO O SORELLA
PRECEDENZA ASSISTENZA AL CONIUGE
PRECEDENZA ASSISTENZA AL FIGLIO
PERDENTE POSTO – RIENTRO NELL’OTTENNIO
PRECEDENZA AMMINISTRATORE ENTE LOCALE
PRECEDENZA ASPETTATIVA SINDACALE
ANZIANITÀ DI SERVIZIO – CONTINUITA’ – BONUS
TITOLI POSSEDUTI – TRASFERIMENTI
TITOLI POSSEDUTI – PASSAGGI CATT E RUOLO
RINUNCIA DI ASSISTENZA FIGLI DEL DISABILE
RINUNCIA DI ASSISTENZA CONIUGE DEL DISABILE
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI BISOGNOSI DI CURE
RICONGIUNGIMENTO AL GENITORE – personale separato
RICONGIUNGIMENTO AL GENITORE – personale non coniugato
RICONGIUNGIMENTO AL FIGLIO – personale separato
RICONGIUNGIMENTO AL FIGLIO – personale non coniugato
PRECEDENZA DISABILE HANDICAP GRAVE ART 33 COMMA 6
PRECEDENZA CPIA – SERALE – ISTITUTO CARCERARIO – OSPEDALE
PREFERENZE
- Il titolare di scuola non potrà richiedere tra le preferenze il codice dell’ambito in cui è compresa la propria scuola o il codice provincia di attuale titolarità;
- Il titolare di ambito non potrà richiedere il codice della scuola in cui è titolare e non potrà altresì richiedere il codice dell’ambito in cui è titolare o della provincia;
- Entrambi i docenti potranno richiedere dette preferenze:
solo se per altra tipologia di posto (es. chi è titolare su posto comune li potrà richiedere nel trasferimento per sostegno (o viceversa) o chi è titolare di scuola primaria posto comune per lingua inglese (o viceversa);
solo se richiedono passaggio di cattedra o di ruolo. - Nella stessa domanda è possibile indicare preferenze provinciali e interprovinciali: se si desidera dare priorità alle preferenze interprovinciali prima di quelle provinciali il docente dovrà indicare tali preferenze per prime; viceversa, se si desidera che sia data priorità al movimento provinciale anziché a quello interprovinciale, le preferenze provinciali andranno indicate per prime;
- Precedenze: chi fruisce delle precedenze (es. art 21; assistenza al figlio disabile ecc.) deve indicare per prima almeno una scuola del comune per il quale hanno diritto alla precedenza oppure l’ambito che comprende o è compreso nel predetto comune in caso di preferenza per ambito. Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune può essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune. Per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
nota, O.M. n. 207/2018 (personale docente, educativo e ATA) e O.M.n. 208/2018 (IRC)