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Mobilità docenti neoassunti da GPS nel 2021, trasferimenti e assegnazioni provvisorie: cos’è previsto

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Il docente assunto da GPS prima fascia può presentare domanda di trasferimento e assegnazione provvisoria, pur avendo scelto la sede per il ruolo con preferenza puntuale?  Quali eventuali altri vincoli?

Rispondiamo ai quesiti, ricordando la procedura di assunzione da GPS prima fascia e cosa prevede in merito al vincolo triennale per i neoassunti in ruolo il CCNI 2022/25 che, come detto più volte, dopo l’annullamento da parte del tribunale di Roma, sarà a breve riscritto e disciplinerà la mobilità biennio 2023/24 e 2024/25. Conseguentemente, le risposte fornite potrebbe essere soggetto ad eventuali modifiche che, qualora ci fossero, le comunicheremo prontamente.

Assunzioni GPS I fascia 2021/22

Lo scorso anno scolastico, ai sensi dell’articolo 59/4 del DL 73/2021 (convertito in legge n. 106/221), è stata attivata la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia posto comune e sostegno (replicata anche nel 2022/23 per i soli posti di sostegno). La procedura si è così articolata:

  • incarico a tempo determinato nell’a.s. 2021/22;
  • svolgimento, da parte dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, del percorso annuale di formazione iniziale e prova;
  • svolgimento di una prova disciplinare, da parte dei docenti che hanno superato il percorso annuale di formazione iniziale e prova;
  • assunzione a tempo indeterminato, in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, a decorrere dal 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio (decorrenza giuridica) e conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui il docente ha prestato servizio a tempo determinato.

Gli interessati, dunque, hanno concluso il previsto percorso al termine dell’a.s. 2021/22 e sono stati assunti e confermati in ruolo nel corrente anno scolastico (2022/23), con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio (a tempo determinato).

Vincoli

Vincolo triennale

Il CCNI 2022/25 prevede che i docenti neoassunti siano sottoposti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità, eccetto per i casi di esubero e soprannumero, nonché per il personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’aggiornamento periodico delle graduatorie ad esaurimento:

 i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. 

Su tale vincolo Ministero e sindacati hanno vedute diverse, con le organizzazioni sindacali che sostengono che i vincoli vadano tutti rivisti alla luce delle novità introdotte dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/22) e che quello relativo ai neoassunti vada applicato con l’entrata a regime della riforma delineata dal predetto DL 36/22. Ricordiamo che ai sensi delle nuove disposizioni, i docenti di tutti i gradi di istruzione sono soggetti al vincolo previsto dall’art. 13, comma 5 (introdotto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/22), del D.lgs. n. 59/2017, come modificato dall’art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 e dall’articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022, decreto legislativo n. 59/2017 cui rinvia il comma 3 dell’articolo 399 del D.lgs. 297/94, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 36, comma 2-bis, del DL n. 21/2022 (quest’ultimo ha modificato, come predetto, l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, che in seguito alla nuova formulazione dispone che ai docenti dell’infanzia e primaria si applica il regime di cui all’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017). Questo il vincolo previsto dal novellato art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017:

Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Questo quanto previsto dal CCNI 2022/25, tuttavia bisogna attendere il prossimo contratto per avere contezza dei vincoli che saranno applicati e sapere se i docenti neoassunti nell’a.s. 2021/22 e 2022/23, sottoposti al vincolo triennale in base alle disposizioni del succitato contratto, previsti dal D.lgs. 59/17 e dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 (prima delle modifiche apportate dal DL 36/2022 e dall’art. 36, comma 2-bis, del DL n. 21/2022 ), lo saranno ancora ovvero, nel caso in cui fosse prevista una deroga per l’a.s. 2023/24, varrà anche per gli stessi.

Titolarità

Il suddetto medesimo CCNI prevede anche che gli assunti in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 possano acquisire la scuola di titolarità presentando domanda di mobilità, conseguentemente: se soddisfatti nel movimento, il vincolo scatta dall’a.s. del trasferimento; se non soddisfatti nel movimento ovvero in caso di mancata presentazione dell’istanza, acquisiscono la titolarità nella scuola di assunzione e il vincolo scatta dal medesimo anno scolastico (di assunzione). Tale disposizione, evidenziamolo, non sarà sicuramente presente nel prossimo CCNI, come concordato da Ministero e OOSS.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Avrei un quesito in merito alla possibilità di partecipare alla mobilità e alla domanda di assegnazione provvisoria per l’A.S. 2023/24. Sono stata immessa in ruolo sul sostegno (ADMM) nell’anno scolastico 2021/22, assunta da GPS I fascia (art.59 dl 73/2021) e ho superato l’anno di prova; attualmente sto svolgendo il mio 2° anno di ruolo per retrodatazione giuridica. Nella compilazione dell’istanza informatizzata delle nomine per il ruolo ad agosto 2021, sono stata soddisfatta su scelta puntuale; nella domanda ho quindi inserito solo le scuole precise nelle quali avrei accettato l’immissione in ruolo. L’essere soddisfatti sulla scelta puntuale nell’immissione in ruolo da GPS rappresenta un vincolo per la richiesta di mobilità e assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico nel caso in cui ci fosse concesso presentarla? Oppure il vincolo si applica a coloro che hanno effettuato scelta puntuale nella domanda di mobilità?

Rispondiamo alla nostra lettrice, affermando che la scelta puntuale su scuola, relativamente alla quale è stata soddisfatta per l’assunzione da GPS finalizzata al ruolo, non influisce sui vincoli di mobilità, in quanto effettuata nell’ambito di una procedura diversa dalla medesima mobilità. Il discrimen relativo alla possibilità di presentare o meno la domanda di trasferimento è costituito dall’eventuale proroga di un anno di tutti i vincoli. Infatti, senza una deroga che valga per tutti, non riteniamo si possano cancellare i vincoli in essere.  Per una risposta definitiva, comunque, è necessario attendere il testo del prossimo CCNI.

Quanto alla possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria, è necessario attendere il nuovo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, in quanto il contratto 2019/22, prorogato per le sole operazioni relative all’a.s. 2022/23, sarà riscritto. Per completezza di informazione, ricordiamo che, qualora fosse applicato il nuovo vincolo (di cui all’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017), gli interessati avrebbero la possibilità di presentare domanda di assegnazione/utilizzazione nella sola provincia di titolarità.

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