Mobilità docenti, l’Europa è irremovibile: il vincolo triennale è necessario, uno degli aspetti chiave della riforma del reclutamento [RELAZIONE ILLUSTRATIVA]
Tra i provvedimenti previsti nel Decreto PA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 aprile, c’è spazio anche per il vincolo triennale per i docenti neoassunti in ruolo nel 2022-23.
Come è noto il vincolo triennale di permanenza nella stessa scuola previsto dal decreto Legge n. 36 a partire dalle immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/23, si applica a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024. Pertanto chi aveva fatto domanda di mobilità con riserva potrà scioglierla. Gli Uffici Scolastici provinciali possono quindi procedere con la convalida delle domande di trasferimento per l’a.s. 2023/24 presentate dai docenti assunti in ruolo il 1° settembre 2022.
Cosa è contenuto nella relazione illustrativa
Nella relazione illustrativa al decreto PA al vaglio della Camera dei Deputati, emergono alcune dettagli interessanti sulla “trattativa” tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e Commissione Europea.
La proposta legislativa in discussione mira a fornire chiarezza riguardo all’ambito di applicazione delle norme sulla mobilità. Si ricorda che il Ministero ha avviato interlocuzioni con la Commissione europea la quale, lo scorso 17 febbraio, ha confermato la disponibilità a valutare una proroga delle milestone connesse alla riforma del reclutamento.
Al fine di salvaguardare il buon andamento delle operazioni di mobilità e di assicurare l’avvio dell’anno scolastico, nelle more delle interlocuzioni tra il Governo e la Commissione sulle modalità attuative del PNRR in materia di mobilità e reclutamento del personale scolastico e dell’adozione di un chiarimento legislativo dell’art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017, il Ministero dell’istruzione e del merito ha emanato l’ordinanza ministeriale del 1° marzo 2023 per l’avvio delle procedure di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024 la quale consente anche ai docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2022/2023 la presentazione della domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità, rimettendo però la successiva convalida della stessa all’entrata in vigore dell’intervento legislativo di chiarimento in esame.
La norma stabilisce che il vincolo triennale di permanenza del docente presso la stessa istituzione scolastica, ove ha svolto il periodo di prova, si applica a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024.
Ciò in considerazione della necessità – in vista del differimento del termine del raggiungimento del target PNRR delle 70.000 assunzioni e nelle more dell’attuazione del reclutamento con il nuovo sistema introdotto dalla riforma del D.L. n. 36/2022 – di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico.
La Commissione europea ha recentemente confermato il necessario rispetto del vincolo triennale della mobilità, evidenziando due aspetti: il primo è che l’art. 58, co. 2 del D.L. n. 73/2021 ha ridotto la regola della mobilità da cinque a tre anni a partire dall’anno scolastico 2022/2023, comunque non rilevante ai fini della valutazione dei target del PNRR essendo il previgente regime più gravoso rispetto a quello attuale; il secondo è “che il vincolo della mobilità triennale è uno degli aspetti chiave della riforma e riguarda tutti gli insegnanti assunti e nominati per la prima volta nell’anno scolastico 2023/2024, compresi quelli assunti in regime transitorio”.