Mobilità docenti: il 25% dei posti disponibili dopo la fase provinciale andrà ai trasferimenti interprovinciali.

La mobilità, sia territoriale che professionale, viene disposta esclusivamente su cattedre complete che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, in quanto non occupate da docenti titolari.
Quanto detto è valido sia per la mobilità volontaria che per la mobilità d’ufficio.
Come chiarisce, infatti, l’art.8 comma 1 del CCNI, “Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali”
Quali posti risultano disponibili
Sono disponibili, quindi, per le operazioni di mobilità i seguenti posti:
• le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare
• le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo
• le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato.
• le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia
Quali posti non sono disponibili
Non sono, invece, disponibili per la mobilità:
• le cattedre dei docenti in mobilità annuale, in aspettativa o mandato politico, anche se disponibili per l’intero anno scolastico, in quanto non sono vacanti, ma occupate da docenti titolari
• gli spezzoni orario anche se vacanti , in quanto non corrispondono a cattedra completa
Ulteriori posti non disponibili per la mobilità, come chiarisce il contratto nell’art.8 comma 2 lettera d), sono determinati dal fatto che dalle disponibilità effettive devono essere detratti:
• i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di provenienza come indicato nell’art. 7
• per l’a.s. 2022/23, a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell’a.s. 2021/22 il personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’art.59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106
• per l’a.s. 2022/23, a livello provinciale, le cattedre destinate ai docenti assunti a tempo indeterminato all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106
Disponibilità per i diversi movimenti
I posti disponibili per i diversi movimenti sono determinati sulla base dei seguenti valori percentuali:
Trasferimento provinciale: Viene disposto sul 100% delle disponibilità
Trasferimento interprovinciale: Viene disposto su una precisa aliquota calcolata sul 50% delle disponibilità residue al termine dei trasferimenti provinciali. L’aliquota destinata ai trasferimenti interprovinciali è del 25%
Mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo) _ Anche i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo vengono disposti su precisa aliquota il cui calcolo segue i criteri validi per i trasferimenti interprovinciali.
Anche alla mobilità professionale è destinato il 25% del 50% dei posti rimasti disponibili al termine dei trasferimenti provinciali.
Aliquota per le immissioni in ruolo
È utile chiarire che il restante 50% dei posti residui dopo la mobilità della II Fase, viene destinato alle immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25
Ai fini della ripartizione dei posti tra immissioni in ruolo (50%) e trasferimenti interprovinciali/mobilità professionale (50%), l’eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo oppure alle operazioni di mobilità; nel 2022/2023, come esplicitato nell’art.8 comma 7, viene assegnato per le immissioni in ruolo