Mobilità docenti 2025: avere la deroga per la domanda non significa avere la precedenza per il trasferimento. RISPOSTE AI QUESITI

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Mobilità docenti, ATA e personale educativo: sottoscritto il 29 gennaio l’Ipotesi di Contratto per il triennio 2025-2028. Nelle prossime settimane il Ministero predisporrà l’Ordinanza e indicherà la finestra temporale per la presentazione delle domande. Per rispondere alle domande dei lettori, la redazione di Orizzonte Scuola organizza i Question Time, il format di consulenza in onda sui nostri canali social (Facebook e YouTube). Puntata con il sindacalista Simone Capraro, rappresentante della Gilda degli Insegnanti

I vincitori del concorso PNRR 1, assunti a tempo determinato perché non abilitati, se rientranti nelle deroghe, possono fare domanda di assegnazione provvisoria per il 2025-2026 e svolgere l’anno di prova in un’altra sede?

No, attualmente non è possibile. La situazione è analoga a quella dei docenti assunti da GPS, i quali, negli anni precedenti, non hanno potuto presentare domanda di mobilità in quanto ancora a tempo determinato. Le procedure di mobilità potrebbero concludersi prima dell’ottenimento dell’abilitazione, quindi non si può prevedere un movimento sulla base di un titolo non ancora acquisito. Tuttavia, nel contratto delle assegnazioni provvisorie cercheremo di inserire questa possibilità, prevedendo un termine per il conseguimento dell’abilitazione.

Quale punteggio attribuisce il superamento del concorso?

Il concorso ordinario attribuisce 12 punti. Tuttavia, se il docente lavora nella scuola primaria e ha superato il concorso ordinario del 2020, questo punteggio non sarà valido perché riferito a un ordine inferiore. Per essere valido, il concorso deve essere almeno dello stesso ordine o di un ordine superiore rispetto a quello di titolarità. Nel caso di un docente di scuola primaria che abbia già vinto un concorso ordinario e ottenga il concorso 2020, potrà ottenere 6 punti aggiuntivi solo se il concorso è di livello pari o superiore.

Assisto mio nonno, invalido al 100% con legge 104, ma non convivo con lui. Posso chiedere la mobilità con precedenza?

No, perché l’assistenza ai nonni non dà diritto alla precedenza nella mobilità ordinaria. Tuttavia, puoi presentare domanda di mobilità grazie alla deroga, indicando come prima preferenza il comune di residenza del nonno. La precedenza per assistenza ai nonni è valida solo per la mobilità annuale.

Sono di ruolo e ho due figli sotto i 12 anni. Mio padre ha l’articolo 3, comma 1 della legge 104. Ho diritto alla precedenza per il trasferimento?

No, perché la precedenza per assistenza è riconosciuta solo in caso di disabilità grave, ovvero articolo 3, comma 3 della legge 104.

Chi è in anno di prova può usufruire della mobilità o dell’assegnazione provvisoria per cambiare provincia attraverso le deroghe?

Dipende dal tipo di immissione in ruolo. Chi è stato immesso in ruolo da GAE o da concorso straordinario con contratto a tempo indeterminato può fare domanda di mobilità. Chi è stato assunto da GPS o dal concorso PNRR 1 senza abilitazione non potrà richiedere la mobilità, ma probabilmente potrà accedere all’assegnazione provvisoria. Dobbiamo però attendere il contratto sulle assegnazioni provvisorie per avere conferma.

L’anno di prova è superato, posso chiedere trasferimento solo per la classe di concorso di titolarità o anche per il sostegno?

Puoi chiedere trasferimento solo per la classe di concorso di titolarità. Se possiedi la specializzazione sul sostegno, puoi richiedere anche il trasferimento su sostegno, ma non puoi chiedere passaggi di ruolo o cattedra.

Chi ha più punteggio passa avanti indipendentemente dalle deroghe? Ad esempio, tra chi assiste un genitore novantenne invalido e chi ha un genitore appena sessantacinquenne in salute, chi ha priorità?

La precedenza è data ai docenti che assistono un genitore con disabilità grave (articolo 3, comma 3 della legge 104), indipendentemente dal punteggio. Chi ha un genitore ultra 65enne ha solo diritto alla deroga per superare il vincolo triennale, ma non ha precedenza. Inoltre, chi richiede la mobilità in deroga deve indicare come prima preferenza il comune o il distretto in cui risiede il genitore.

Il vincolo triennale per i docenti assunti con lo straordinario ter rimane tre più uno oppure l’anno di abilitazione è compreso nel triennio?

L’anno di abilitazione è compreso nel triennio, quindi il vincolo resta di tre anni totali.

Quando partirà la contrattazione sulla mobilità per l’assegnazione provvisoria? Sono vincitrice del PNRR 1, mi sono abilitata pochi giorni dopo la firma, ma ho un contratto a tempo determinato. Rientro nel vincolo triennale?

La contrattazione per l’assegnazione provvisoria dovrebbe partire nel prossimo mese. Essendo vincitrice del PNRR 1, ma non ancora abilitata al momento della firma del contratto, non puoi richiedere la mobilità. Tuttavia, è probabile che potrai fare domanda di assegnazione provvisoria, ma dobbiamo attendere la conferma dal contratto. Questo anno scolastico rientrerà nel computo del vincolo triennale.

Nel vincolo sul sostegno saranno conteggiati anche gli anni di supplenza su sostegno e materia (art. 47)?

Per il vincolo quinquennale sul sostegno valgono solo gli anni di servizio prestati su sostegno. Il servizio sulla materia non può essere considerato. Tuttavia, nel calcolo del triennio di permanenza per la mobilità, vengono conteggiati anche gli anni di servizio svolti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, in assegnazione provvisoria, in utilizzazione o come supplenza su sostegno ex articolo 47.

Nella domanda di mobilità si possono inserire 15 opzioni tra scelte puntuali e sintetiche?

Sì, si possono indicare fino a 15 preferenze, tra scuole specifiche (puntuali) e comuni o distretti (sintetiche).

Per usufruire della deroga per genitori over 65, entrambi devono aver compiuto 65 anni o basta uno solo?

Basta che uno solo dei due abbia compiuto 65 anni.

Il genitore deve essere convivente con il docente per avere diritto alla deroga?

No, il contratto prevede che la mobilità possa essere richiesta verso la residenza del genitore, ma non impone la convivenza.

Si può fare contemporaneamente domanda di passaggio di ruolo per due ordini di scuola diversi?

No, il contratto prevede che si possa chiedere il passaggio di ruolo solo per un ordine di scuola.

I vincitori del concorso PNRR 1 non abilitati possono chiedere assegnazione provvisoria e svolgere l’anno di prova in una scuola diversa da quella di titolarità?

Questo aspetto sarà discusso nel contratto sulle assegnazioni provvisorie. Il nostro obiettivo è ottenere questa possibilità.

Chi ha superato l’anno di prova nel 2023-2024 e ha sede in un’altra regione rispetto alla residenza, ma ha un neonato, può chiedere il trasferimento?

Sì, il fatto di avere un figlio piccolo rientra nelle deroghe al vincolo, quindi puoi chiedere il trasferimento per avvicinarti alla tua famiglia.

Per gli assistenti tecnici del personale ATA, sarà possibile scegliere più province nella domanda di mobilità?

Sì, una delle novità per il personale ATA è la possibilità di indicare più province nella domanda di mobilità.

Per il passaggio di ruolo su più classi di concorso, si possono mescolare le preferenze o bisogna indicare un ordine?

Bisogna indicare un ordine di preferenza tra le classi di concorso richieste.

Come si valuta la distanza per ottenere la mobilità in deroga al vincolo per genitori over 65? È considerata in termini chilometrici?

No, non si tiene conto della distanza in termini chilometrici. Nella mobilità interprovinciale, ad esempio, un docente di ruolo a Milano che chiede la mobilità su Agrigento per assistere il genitore ultra 65enne dovrà presentare la documentazione necessaria, inclusa un’autodichiarazione, per dimostrare la residenza del genitore ad Agrigento. Dovrà inoltre indicare come prima preferenza il comune di residenza del genitore.

Un vincitore del concorso PNRR 1, assunto con contratto fino al 31 agosto e in attesa di abilitazione, può chiedere la mobilità?

No, perché al momento della domanda non risulterà ancora di ruolo. Potrebbe esserci qualche apertura nell’ordinanza ministeriale per chi ha già ottenuto l’abilitazione, ma al momento non è possibile.

Chi ha un figlio invalido al 75% è soggetto al vincolo triennale?

Se il figlio è sotto i 16 anni, la deroga vale automaticamente. In caso di invalidità, la deroga può essere concessa anche per figli maggiorenni, ma è necessario che abbiano il riconoscimento dell’articolo 3, comma 3 della legge 104.

La precedenza per assistenza a un genitore con legge 104 vale anche per il passaggio di cattedra o di ruolo interprovinciale?

No, la legge 104 non prevede precedenza per i passaggi di cattedra o di ruolo. Le uniche precedenze riconosciute per i passaggi riguardano i docenti non vedenti e dializzati.

Si può chiedere l’avvicinamento a un genitore ultra 65enne anche se non si risiede nello stesso comune?

Sì, ma è necessario indicare come prima preferenza il comune di residenza del genitore.

Un docente entrato da Call Veloce GPS sostegno, che ha svolto l’anno di prova nel 2023-2024 e attualmente è in assegnazione provvisoria, può chiedere il trasferimento?

Sì, può richiedere la mobilità, ma deve rientrare in una delle deroghe previste dal contratto.

Un docente di ruolo sul sostegno nelle scuole superiori può chiedere il trasferimento sul sostegno nella scuola secondaria di primo grado, anche se la sua laurea (Economia) non consente l’accesso?

No, perché non possiede la specializzazione sul sostegno per il primo grado né una laurea che permetta di ottenerla.

Si prevede un aumento delle domande di mobilità quest’anno?

Negli ultimi anni ci sono state molte richieste, anche grazie alle deroghe. Quest’anno ce ne saranno ancora di più, ma non tutte verranno soddisfatte. Ad esempio, ci sono docenti con precedenza per la legge 104 che non riescono comunque a ottenere il trasferimento, soprattutto nella scuola primaria e dell’infanzia.

Le difficoltà maggiori si riscontrano nei trasferimenti dal Nord al Sud, perché il numero di docenti meridionali che desiderano rientrare è molto elevato. Il futuro dipenderà dai pensionamenti, dalla creazione di nuovi posti e dalle politiche ministeriali.

Un docente entrato di ruolo alle superiori nel 2024, che ha svolto l’anno di prova nel 2023-2024 e ha tre figli piccoli, può chiedere il trasferimento nella stessa provincia?

Sì, grazie alla deroga per i figli sotto i 16 anni potrà richiedere il trasferimento provinciale senza problemi.

Se si richiede il trasferimento in un’altra regione e si indica un distretto subcomunale di Roma, si è soggetti al vincolo triennale?

No, il vincolo triennale si applica solo se si ottiene il trasferimento su una scuola specifica. Se si indica un distretto subcomunale, non si è soggetti a vincolo.

Nota: Non esiste il trasferimento regionale, ma solo quello provinciale. Ad esempio, un docente titolare a Varese che chiede trasferimento a Milano viene considerato allo stesso modo di un docente titolare a Venezia che chiede trasferimento a Milano.

Un docente di scuola primaria su posto ospedaliero, con tre anni di servizio, può ottenere il trasferimento con precedenza su scuola ospedaliera in un’altra provincia dove risiedono i suoi genitori over 65?

Sì, ma solo se nel comune di residenza dei genitori è presente un ospedale con una scuola ospedaliera. In questo caso, avrà precedenza nel trasferimento grazie ai tre anni di servizio già svolti.

Si può essere certi di ottenere il trasferimento interprovinciale? Se non si ottiene, si potrà chiedere l’utilizzazione sul sostegno avendo i titoli?

Non si può mai essere certi di ottenere il trasferimento interprovinciale, poiché dipende dai posti disponibili e dal numero di richieste. Tuttavia, se si possiedono i titoli per il sostegno, si potrà presumibilmente chiedere l’utilizzazione su quel posto, salvo modifiche nel contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

I vincitori del concorso straordinario bis, che hanno svolto l’anno di prova nel 2022-2023 e sono stati immessi in ruolo nel 2023-2024, possono fare domanda di trasferimento?

Sì, perché il nuovo contratto ha incluso l’anno di prova svolto da precari nel computo del vincolo triennale. Essendo già trascorsi tre anni (2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025), possono richiedere la mobilità.

Chi ha svolto l’anno di prova nel 2023-2024 può chiedere il trasferimento nel 2025 per avvicinarsi a un genitore over 65?

Dipende dal tipo di immissione in ruolo. Se l’anno di prova è stato svolto da docente già di ruolo, si può richiedere la mobilità. Se si è entrati con Call Veloce o GPS, bisogna attendere il contratto sulle assegnazioni provvisorie, ma è probabile che si potrà fare richiesta.

In caso di articolo 3, comma 1 della legge 104, si ha diritto alla deroga e alla precedenza? I punteggi per figli minori di 16 anni sono cumulabili?

Chi ha l’articolo 3, comma 1 della legge 104 ha diritto alla deroga e alla precedenza solo se ha anche un’invalidità pari o superiore al 67%. I figli sotto i 16 anni danno diritto solo alla deroga, ma non contribuiscono al punteggio della mobilità.

Le disposizioni sulla mobilità valgono anche per la scuola dell’infanzia?

Sì, valgono per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Chi ha superato il concorso nel 2022 può fare domanda di mobilità anche senza alcuna deroga?

Dipende da quando è entrato in ruolo. Chi è stato immesso in ruolo nel 2022-2023 non è soggetto a vincoli e può presentare domanda di mobilità senza necessità di deroghe.

Per i docenti di infanzia e primaria vincolati sul sostegno, gli anni di servizio su posto Montessori con articolo 47 vengono computati? È possibile trasferirsi su posto Montessori durante il vincolo su sostegno?

No, il vincolo quinquennale sul sostegno permane. Chi entra in ruolo su sostegno deve rimanervi per cinque anni. È possibile richiedere un trasferimento su altro grado o ordine, ma sempre su sostegno. Il quinquennio si considera superato solo dopo cinque anni di servizio effettivo sul sostegno. Se durante questo periodo si ottiene un incarico su posto comune con articolo 47, quell’anno non viene conteggiato nel quinquennio, quindi il docente dovrà completare comunque cinque anni di servizio su sostegno prima di poter passare su posto comune o Montessori.

Possiamo avere informazioni sulla mobilità del personale ATA?

La più grande novità per il personale ATA è la possibilità di indicare fino a 15 preferenze, che possono includere scuole, comuni, distretti e province diverse. In precedenza, la mobilità ATA era vincolata a una sola provincia, mentre ora si possono inserire fino a 15 province.

Per il personale ATA non ci sono vincoli simili a quelli dei docenti, tranne per i DSGA, che hanno un vincolo triennale superabile con le stesse deroghe previste per il personale docente. Questo rappresenta un grande cambiamento perché in passato la scelta della provincia era determinante per il trasferimento. Ad esempio, molti ATA siciliani sceglievano Palermo per aumentare le possibilità di rientro, poiché Agrigento aveva pochissimi posti disponibili. Con questa modifica, le possibilità di trasferimento aumentano notevolmente.

La mobilità avviene prima a livello provinciale e poi interprovinciale? Se partecipo alla mobilità interprovinciale, posso essere superato da qualcuno che chiede quella provinciale, anche con punteggio inferiore al mio?

Sì, la mobilità avviene in fasi.

  1. Mobilità comunale: riguarda solo i trasferimenti all’interno dello stesso comune, per posto comune e sostegno.
  2. Mobilità provinciale: comprende i movimenti all’interno della stessa provincia, sia trasferimenti che passaggi di ruolo o cattedra, inclusi i passaggi da sostegno a posto comune e viceversa.
  3. Mobilità interprovinciale: riguarda tutti coloro che chiedono di trasferirsi da una provincia a un’altra, sia per trasferimento che per passaggio di cattedra o ruolo.

A parità di condizioni, i docenti già presenti in una provincia hanno priorità rispetto a quelli che chiedono il trasferimento interprovinciale. Questo avviene perché i posti destinati alla mobilità sono suddivisi in due categorie:

  • 50% dei posti disponibili è destinato ai trasferimenti (da posto comune a posto comune, da posto comune a sostegno e viceversa).
  • 50% dei posti disponibili è riservato ai passaggi di cattedra e di ruolo.

Quindi, un docente con punteggio più alto che chiede mobilità interprovinciale potrebbe essere superato da un docente con punteggio inferiore che richiede mobilità provinciale, in base alle aliquote disponibili per ciascuna fase.

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