Mobilità docenti e ATA 2024/2025, ordinanza pronta: martedì riunione tra il Ministero e i sindacati

Martedì 20 febbraio alle 14:00 riunione al Ministero tra i rappresentanti ministeriali e le forze sindacali. Si parlerà, non solo, della mobilità del personale docente, ma anche di quella del personale educativo e del personale Ata.
Per l’anno scolastico 2024/25, i docenti a tempo indeterminato che desiderano presentare domanda di mobilità (trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra) devono soddisfare determinati requisiti e non essere soggetti a vincoli specifici.
Contratto
Premettiamo che il CCNI 2022/25, sottoscritto il 18 maggio 2022, disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed Ata per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per cui i movimenti per il predetto 2024/25 sono ancora disciplinati dal citato CCNI che sarà, comunque, modificato per recepire alcune novità legislative e contrattuali, quale ad esempio quella relativa al punteggio aggiuntivo per i docenti che lavorano in aree a forte rischio di abbandono e per i docenti tutor/orientatore.
Fasi mobilità
Le operazioni di mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra), come si legge nell’articolo 6/2 del CCNI 2022/25, si articolano nelle seguenti fasi:
- I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
- II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
- III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale
I movimenti avvengono secondo precise percentuali di posti destinate alle diverse fasi.
Vincoli mobilità
Nel CCNI 2022/25 sono presenti, come detto sopra, due vincoli dovuti alle procedure di mobilità e derivanti rispettivamente da:
- trasferimento in una delle scuole espresse nella domanda; trasferimento nel comune di titolarità attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale;
- trasferimento interprovinciale (a prescindere dalla preferenza in relazione alla quale si è stati trasferiti).
- Vincolo preferenza puntuale
Ai sensi dell’articolo 2/2 del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e vengono soddisfatti in una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda oppure ottengono il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa. Gli interessati non potranno presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Sono esclusi dal vincolo i beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse nella domanda.
- Vincolo movimento interprovinciale
Ai sensi dell’articolo 2/3 del CCNI 2022/25, il docente che ottiene trasferimento o passaggio interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza (scuole, comune, distretti e provincia) in relazione alla quale è soddisfatto, non può presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) prima di tre anni dalla precedente (domanda).
Sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1, punti I-III-IV-VI-VII-VIII, del CCNI suddetto, qualora abbiano ottenuto il movimento in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
Il vincolo si applica dai movimenti per l’a.s. 2022/23.
- Deroghe (oltre a quelle già previste e sopra riportate)
I vincoli sopra riportati saranno mitigati dalla disposizione di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità:
- volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni;
- volte al ricongiungimento con la persona con disabilità da assistere (art. 42 del D.lgs. 151/01);
- al personale con disabilità personale di cui all’art. 21 della legge 104/1992.
Sull’applicazione di tali vincoli sarà necessario attendere la contrattazione per capire se varranno come precedenza oppure no, nonché cosa si intende esattamente con “caregivers” e se va rispettato l’ordine tassativo previsto nel citato art. 42 del D.lgs. 151/01.