Mobilità docenti, come si compila la domanda: non è possibile scegliere cattedra di potenziamento o disciplina
Preferenze nella domanda di trasferimento dei docenti: non è possibile scegliere la tipologia di cattedra presente nell’organico di autonomia. Si sceglie la scuola e e si indica COE e COI, ma non il posto. Prime indicazioni.
Il trasferimento viene disposto sulle cattedre vacanti presenti nell’organico dell’autonomia di un’istituzione scolastica.
Si chiarisce che una cattedra risulta vacante quando non è occupata da un docente titolare e risulta, quindi, disponibile per la mobilità.
Una cattedra vacante può essersi resa tale per uno dei seguenti motivi:
1- incremento nell’organico per un aumento nel numero degli iscritti e conseguente formazione di un maggior numero di classi
2- pensionamento del docente titolare
3- movimento in uscita del docente titolare
Un docente potrà, quindi, essere soddisfatto nella domanda soltanto in presenza di cattedre vacanti in una delle scuole richieste nelle preferenze territoriali
Quante e quali preferenze
Le preferenze esprimibili possono essere di diversa tipologia e complessivamente non possono essere più di 15.
In una stessa domanda è possibile esprimere preferenze per più province ubicate anche in regioni diverse.
Il docente può esprimere sia preferenze analitiche che sintetiche.
Con la preferenza analitica si chiede una specifica scuola, mentre con la preferenza sintetica si chiede un intero comune, distretto o provincia e, quindi, si chiedono tutte le scuole ubicate all’interno della singola preferenza sintetica
Quali cattedre
L’unica scelta che il docente può fare in relazione alle cattedre presenti e disponibili in ogni istituzione scolastica richiesta, riguarda le cattedre interne e le cattedre orario esterne (COE).
Le cattedre interne sono quelle costituite con ore presenti all’interno della scuola.
Le cattedre orario esterne sono, invece, quelle costituite anche con il contributo orario di altre istituzioni scolastiche. Una COE è, infatti, caratterizzata da una sede principale e da una o più sedi di completamento, ubicate anche in comune diverso, dove vi sono spezzoni orario disponibili per consentire il completamento della cattedra. Una COE può essere costituita con non più di tre scuole autonome in massimo 2 comuni.
Nella domanda di trasferimento il docente può scegliere la tipologia di cattedra sulla quale desidera il movimento, tra cattedra interna e COE.
Nel modulo di domanda è presente, infatti, una sezione specifica dove il docente può esprimere la sua scelta tra:
• cattedre interne
• COE nello stesso comune
• COE nello stesso comune e in comuni diversi
La scelta della COE non esclude la possibilità di assegnazione di una cattedra interna.
Per ogni scuola richiesta con preferenza analitica, infatti, si valuta prima la disponibilità per cattedre interne e solo dopo, in assenza di cattedre interne, si considerano le eventuali COE disponibili
Nel caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia), si valuta prima la disponibilità per cattedre interne per ciascuna scuola compresa nella singola preferenza sintetica, poi si passa all’analisi delle eventuali disponibilità di COE all’interno di ogni scuola del comune, distretto o provincia richiesti
Nell’indicazione delle preferenze, per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole, i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo di domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze.
Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Si sottolinea che le scuole di completamento potrebbero essere sedi non richieste dal docente, che può esprimere preferenza solo per la sede principale della COE dove, in seguito al trasferimento, acquisirà la titolarità.
Nessuna scelta per le cattedre di potenziamento
Per quanto riguarda la tipologia di cattedra (classi, potenziamento) all’interno dell’organico dell’autonomia della scuola, il docente non ha alcuna voce in capitolo.
L’attribuzione delle classi, così come la composizione delle cattedre è prerogativa del Dirigente scolastico, che stabilisce in che modo devono essere utilizzate le ore di potenziamento presenti nell’organico.
Una singola cattedra di potenziamento, assegnata alla scuola dall’Ufficio scolastico territoriale per una specifica classe di concorso o tipologia di posto, può essere assegnata in diverso modo dal Dirigente scolastico, che potrà agire in uno dei seguenti modi:
1- assegnazione della cattedra nella sua interezza ad un solo docente che lavorerà con 18 ore di potenziamento
2- assegnazione delle ore di potenziamento a più docenti, in seguito alla spartizione tra i diversi docenti, titolari in quella classe di concorso, delle ore di potenziamento e delle classi presenti in organico con le relative ore curricolari della disciplina. Ogni docente, in questo modo, avrà una “cattedra mista“ con ore in classe e ore di potenziamento.
Il docente, in ogni caso, non può scegliere o rinunciare al potenziamento e non può esprimere alcuna preferenza in tal senso nella domanda di mobilità.