Mobilità docenti: vincolo quinquennale non sfugge al controllo del sistema informatico, previste solo due deroghe

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Mobilità docenti 2021: gli Uffici Scolastici sono alle prese con la convalida delle domande effettuate entro il 13 aprile. Alcuni pubblicano gli elenchi dei docenti che non avevano titolo a presentare domanda, in quanto sottoposti ai vincoli inseriti nel CCNL e non derogati.

L’ordinanza ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola a seguito della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 6 marzo 2019, certificato in data 4 marzo 2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica afferma

“Per il personale docente destinatario di nomina a tempo indeterminato a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, si richiama la seguente normativa
intervenuta:

– art. 399, comma 3 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’art. 1, comma 17-octies del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159:

“A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento,
l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.

Ai fini della maturazione del quinquennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico, che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali  competenti segnalerà il personale docente soggetto alla suddetta disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle seguenti deroghe normativamente previste:

a) situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero;
b) personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi
bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del citato testo unico.”

Questo vincolo temporale interessa tutti i docenti neo-immessi dal 1° settembre 2020 qualunque sia la procedura utilizzata per il loro reclutamento e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione di assunzione.

Il blocco quinquennale si applica, quindi, ai docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia,  Primaria che Secondaria.

Si applica inoltre già dallo scorso anno scolastico ai docenti FIT assunti con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2019. Esclusi i docenti già avviati al FIT (con contratto a tempo determinato) l’1 .9. 2018 con decorrenza giuridica 1.9.2019

Mobilità per docenti assunti a giugno 2020 su posti quota 100: alcuni hanno il vincolo quinquennale, altri no

Due sole deroghe

Non rientrano nel vincolo

a) situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero;
b) personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi
bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del citato testo unico.”

Funzione di controllo

Alla luce della normativa sopra richiamata, è stata implementata una funzione di controllo del sistema informatico, che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali  competenti segnala il personale docente soggetto alla suddetta disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle due  deroghe normativamente previste.

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