Mobilità docenti: chi ha ottenuto trasferimento interprovinciale ha vincolo triennale ma potrà chiedere assegnazione provvisoria: cosa si guadagna e cosa si perde
Il docente, che ha ottenuto il trasferimento interprovinciale, è vincolato nella scuola ottenuta per tre anni scolastici. Può presentare domanda di assegnazione provvisoria? Si perde punteggio?
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Sono entrata in ruolo nell’a.s. 2021/2022 (con retrodatazione giuridica al 2020) in prov. X dove ho superato l’anno di prova. In seguito a domanda volontaria, ho ottenuto il trasferimento a in prov. Y, per l’a.s. 2023/24 su scelta sintetica (distretto). Vorrei sapere se sono vincolata per i prossimi tre anni scolastici. Inoltre, in attesa delle nuove disposizioni per le assegnazioni provvisorie, vorrei capire questo: Nel caso io chiedessi, per i prossimi tre anni scolastici, assegnazione provvisoria in un comune della provincia in cui sono stata trasferita (residenza genitori e coniuge), non maturerei il punteggio aggiuntivo (per intenderci, i 6 punti per anno scolastico indicati nel punto C della parte relativa all’anzianità di servizio – A1 della tabella valutazione titoli ai fini della mobilità) da far valere nella prossima domanda di mobilità. Giusto?
Vincolo trasferimento interprovinciale
La nostra lettrice, in seguito al trasferimento ottenuto, non potrà presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) per tre anni scolastici, per cui risulta vincolata per gli aa.ss. 2023/24, 2024/25 e 2025/26, a meno che non sia beneficiaria di una delle precedenze di seguito indicate e a condizione che il trasferimento sia avvenuto in un comune diverso da quello in cui si applica la precedenza: punti I, III, IV,VI, VII e VIII di cui all’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25.
Il suddetto vincolo è previsto dall’articolo 2, comma 3, del citato CCNI, ove leggiamo quanto segue:
Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità.
Come detto, dunque, in caso di trasferimento interprovinciale, il vincolo si applica a prescindere dalla preferenza, relativamente alla quale si è soddisfatti.
Mobilità 2023, docenti che hanno ottenuto il trasferimento: chi avrà il vincolo triennale e chi no
Assegnazione provvisoria: cosa si perde
Il docente, che ottiene l’assegnazione provvisoria, matura i punti relativi all’anzianità di servizio: 6 punti per ciascun anno di servizio svolto. Perde invece il punteggio di continuità nella scuola, punteggio che riguarda sia la mobilità che la graduatoria interna di istituto. Ricordiamo che:
- nella graduatoria interna di istituto, il punteggio di continuità di servizio viene attribuito già dal primo anno maturato (2 punti ogni anno entro il quinquennio; 3 punti ogni a partire dal sesto anno);
- nella mobilità, invece, il punteggio di continuità di servizio viene attribuito dopo aver maturato tre anni di servizio (dunque, non appena maturati i tre anni, vengono attribuiti 6 punti; poi 2 punti ogni anno sino al quinto anno; poi 3 punti ogni anno a partire dal sesto anno).
Affinché il punteggio sia attribuito, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune/sostegno)/classe di concorso e la prestazione del servizio presso la scuola titolarità.
Conclusioni
In definitiva, la nostra lettrice che ha ottenuto il trasferimento volontario, per l’a.s. 2023/24:
- non potrà presentare domanda di mobilità per tre anni scolastici;
- potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria (per l’a.s. 2023/24 non dovrebbe esserci alcuna limitazione al riguardo, come emerso dai primi incontri tra MIM e OOSS per la redazione del nuovo CCNI);
- ottenendo l’assegnazione provvisoria, non maturerà il punteggio di continuità di servizio sia per la mobilità che per la graduatoria interna di istituto;
- ottenendo l’assegnazione provvisoria, maturerà l’anno di servizio (6 punti per ciascun anno di servizio prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina).
Naturalmente bisogna fare un bilancio tra ciò che si guadagna – la possibilità di poter essere vicini ai propri cari e alla propria residenza – con ciò che inevitabilmente si perde a livello di punteggio.
La consulenza
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