Mobilità docenti annuale, che differenza c’è tra utilizzazioni e assegnazioni provvisorie?

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La valutazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria viene effettuata sulla base delle tabelle allegate annualmente al CCNI, tabelle che risultano differenti per i due movimenti.

In attesa del nuovo contratto sulla mobilità annuale per il prossimo anno scolastico 2018/19, per il quale è possibile prevedere una conferma delle tabelle allegate al CCNI 2017/18, riteniamo utile sottolineare che se per le utilizzazioni si valutano anche titoli e servizio, per le assegnazioni provvisorie si valutano solo le esigenze di famiglia.

Valutazione domanda di utilizzazione

Per le utilizzazioni viene solitamente utilizzata la tabella allegata al CCNI concernente la mobilità, per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio.

Le voci presenti nella tabella sono le seguenti:

I) Anzianità di servizio

II) Esigenze di famiglia

III) Titoli generali

Valutazione domanda di assegnazioni provvisorie

Per le assegnazioni provvisorie la tabella di valutazione, specifica per questo movimento annuale, comprende solo le esigenze di famiglia, distinte, nella tabella 2017/18, nelle seguenti tipologie:

A) per ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3 comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art. 3 comma 3 – legge 104/92) affidati………………..spettano punti 6

B) per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto 6 anni di età …………. spettano punti 4

C) per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato i 18 anni di età ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro………………spettano punti 3

D) per la cura e l’assistenza dei figli o affidati minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell’unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto…………spettano punti 6

Nella valutazione del punteggio per le assegnazioni provvisorie risulta importante la nota esplicativa alla tabella, dove viene precisato che “I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro”

Chiarimenti ministeriali

Ai fini di una corretta valutazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria sono importanti le seguenti precisazioni, che possono essere valide solo per le utilizzazioni, solo per le assegnazioni provvisorie o per ambedue i movimenti, che annualmente vengono inserite nel contratto e per le quali sarà, comunque, necessario verificare se saranno confermate anche nel prossimo CCNI:

  • nei titoli di servizio, validi solo per le domande di utilizzazione, va valutato anche l’anno scolastico in corso
  • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande
  • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
  • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica
  • per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 220 del 12.4.2017
  • i titoli valutabili, validi solo per le domande di utilizzazione, sono quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di mobilità annuale

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