Mobilità docenti all’interno della provincia, II fase: ordine delle operazioni

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Movimenti della II fase: mobilità territoriale nella provincia di titolarità, ordine delle operazioni.  Conclusi i movimenti della I fase che interessano i docenti che hanno chiesto il trasferimento nel comune di titolarità, vengono disposti i movimenti della II fase.

La II fase comprende tutta la mobilità territoriale provinciale con la quale vengono disposti i trasferimenti da un comune all’altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari di posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta.

I movimenti della II fase, insieme a quelli a quelli della I fase, vengono disposti sul 100% dei posti vacanti e disponibili

L’ordine con il quale vengono disposti i movimenti sono indicati nell’Allegato 1 del CCNI e sono distinti e identificati dalla lettera A ) alla lettera Hbis)

Ordine dei movimenti

I primi movimenti della II fase sono quelli identificati con la lettera A) e riguardano i trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non hanno ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda.

Seguono i trasferimenti dei docenti beneficiari di una delle precedenze previste nell’art.13 e nell’art.23 del CCNI, come indicato nelle lettere B) – C) – D) – E) – E1) – E2) – E3)

Nello specifico si tratta delle seguenti precedenze:

lettera B) precedenza punto III) dell’art. 13 che interessa le seguenti categorie:

1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94
lettera C) precedenza punto IV) dell’art. 13 per assistenza al coniuge/parte dell’unione civile o al genitore disabile nella provincia di titolarità
lettera E) precedenza prevista nel comma 14 dell’art. 23 del CCNI che riguarda il trasferimento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che hanno comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999, incluso l’anno in corso, nei predetti corsi. Per questi docenti è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi.
lettera E1) precedenza prevista nel comma 15 dell’art. 23 del CCNI che riguarda il trasferimento nei centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e nelle sedi di organico dei corsi serali, a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999, incluso l’anno in corso, nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione. Per questi docenti è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi.
lettera E2) precedenza punto VI) dell’art. 13 che interessa il personale coniuge di militare o di categoria equiparata e che si applica nella provincia di titolarità
lettera E3) precedenza punto VII) dell’art. 13 che interessa personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali e che si applica nella provincia di titolarità.

I docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza rientrano nella lettera F) della sequenza operativa

L’operazione successiva (lettera G) riguarda il trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

La II fase della mobilità si completa con i trasferimenti d’ufficio dei docenti titolari su provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni (lettera H), e si conclude con i trasferimenti a domanda per il personale docente che rientra nelle condizioni indicate nell’art.18bis del CCNI (lettera Hbis), riguardante la mobilità tra province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza

Trasferimento su altra tipologia di posto

Una precisazione importante viene fornita nell’Allegato 1 per i docenti che chiedono trasferimento su altra tipologia di posto (da sostegno a posto comune e viceversa).
Viene sottolineato, infatti, che, per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado, i trasferimenti nell’ambito delle operazioni della II Fase di cui alle lettere B), C), D), E), E1) E2), E3) comprendono anche i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni e viceversa, ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

Valutazione delle domande all’interno di ogni operazione

Nell’ambito di ciascuna delle operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria. L’ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli.

Per il trasferimento d’ufficio il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d’ufficio medesimo, è quello attribuito dai Dirigenti scolastici in sede di formulazione delle graduatorie interne di istituto, compilate in base ai criteri indicati nel contratto sulla mobilità .

L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.

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