Mobilità docenti 25/26: tutte le NOVITÀ relative alla precedenze. Cosa si intende con prima preferenza

Il CCNI 2025/28 ha introdotte diverse novità, alcune delle quali riguardano le precedenze di cui all’art. 13/1 del medesimo. Riepiloghiamole e ricordiamo cosa si intende per prima preferenza nel caso delle precedenze medesime.
Novità precedenze
Le novità in esame sono riepilogate nell’art. 1/9 dell’OM 36/2025 che disciplina la mobilità per l’a.s. 2025/26 e indica le date relative a tutte le operazioni riguardanti la medesima. Mobilità 2025/26, domande dei docenti dal 7 marzo, ATA dal 14 marzo. ORDINANZA e DATE UFFICIALI
Come scritto in diversi nostri articoli e come ricordato nel citato art. 1/9, queste le novità relative alle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCNI 2025/28:
- il periodo per esercitare il rientro con precedenza nella scuola/comune di ex titolarità, da parte dei docenti soprannumerari trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato domanda (art. 13/1, punti II e V, CCNI), è stato innalzato a dieci anni;
- è stata recepita nel CCNI (lo scorso anno tramite l’accordo MIM-OOSS) l’abolizione della figura del referente unico, riguardante la precedenza per assistenza a soggetto con grave disabilità (art. 13/1, punti IV, CCNI);
- la precedenza per assistenza al genitore con grave disabilità è stata estesa anche ai trasferimenti interprovinciali, mentre prima si applicava solo a quelli provinciali (art. 13/1, punti IV, CCNI);
- è stata prevista la possibilità che i fratelli/sorelle conviventi con soggetto (fratello/sorella) con grave disabilità possano fruire della precedenza anche nel caso in cui i genitori siano ultrasessantacinquenni, mentre prima era previsto solo in caso di scomparsa o perché affetti da patologie invalidanti (art. 13/1, punti IV, CCNI);
- la precedenza di cui al punto precedente e alle stesse condizioni, è riconosciuta anche ai fratelli/sorelle non conviventi con soggetto (fratello/sorella) con grave disabilità, dopo: i genitori/chi esercita tutela legale di soggetto con grave disabilità; fratelli/sorelle conviventi di soggetto con grave disabilità; coniuge (parte dell’unione civile/convivente di fatto) di soggetto con grave disabilità; figlio che assiste genitore con grave disabilità (art. 13/1, punti IV, CCNI).
Una delle condizioni previste, per fruire delle suddette precedenze e per altre previste dal summenzionato art. 13/1, è quella di indicare come prima preferenza un determinato comune. Elenchiamo di seguito le precedenze e le scuole/comuni da indicare, ricordando poi cosa si intende per prima preferenza.
Precedenze
Queste, nell’ordine, le previste precedenze:
– Punto I) “Disabilità e gravi motivi di salute”:
- personale non vedente
- personale emodializzato
- Non è richiesto alcun comune da indicare come prima preferenza.
– Punto II) “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità”
- La precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del decennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola.
– Punto III) “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”, nell’ordine:
- disabili di cui all’art. 21 della L. n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla L. 648/1950;
- personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
- personale appartenente alle categorie previste dall’art. 33, comma 6, della L. n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/94.
- Il personale di cui ai punti 1 e 3 può usufruire di tale precedenza, a condizione di indicare come prima preferenza il proprio comune di residenza o distretto sub comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune o distretto sub comunale è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune;
- Il personale di cui al punto 2 sopra riportato può fruire della precedenza, a condizione di indicare come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel comune di cura ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze.
– Punto IV) “Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”, nell’ordine:
- genitori che assistono il figlio con grave disabilità o chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità, perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età (opzione quest’ultima non prevista nel precedente CCNI), è riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, ai fratelli o alle sorelle in grado di prestare assistenza, conviventi con il medesimo;
- coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della L. 76/2016, di disabile in situazione di gravità;
- figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
- fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle
stesse condizioni previste al precedente punto 1 per i fratelli e le sorelle conviventi (ossia qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età).
- Il personale beneficia della precedenza a condizione di indicare come prima preferenza il comune o distretto sub comunale (in caso di comuni con più distretti) di domicilio dell’assistito. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile, è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito. L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento o per il distretto sub comunale del domicilio (per i comuni suddivisi in più distretti) è sempre obbligatoria.
– Punto V) “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità”
- Per fruire di tale precedenza gli interessati devono indicare nel modulo domanda la scuola o il
comune dal quale sono stati trasferiti d’ufficio.
– VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
- La precedenza spetta a condizione che la prima preferenza espressa si riferisca al comune o distretto sub comunale nel quale è stato trasferito d’autorità il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo e, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d’autorità il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo. L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento ovvero per il distretto sub comunale (per i comuni suddivisi in più distretti) è sempre obbligatoria.
– VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
- La precedenza spetta a condizione che la prima preferenza espressa si riferisca al comune nel quale il personale in questione esercita mandato o, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di esercizio del mandato ovvero per il distretto sub comunale (per i comuni suddivisi in più distretti) è obbligatoria.
– VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017
- Non è richiesto alcun comune da indicare come prima preferenza. La precedenza
Cosa si intende per prima preferenza
Come si evince da quanto sopra riportato, eccetto le precedenze di cui al punto I e al punto VIII, tutte richiedono di indicare come prima preferenza determinate scuole/comuni (di residenza, di domicilio, di cura …).
Evidenziamo, però, che come prima preferenza non si intende la prima preferenza in assoluto nel modulo domanda, ma la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita la precedenza. Conseguentemente, è possibile indicare prima preferenze ad altre province. Così leggiamo nell’articolo 9/12 dell’OM 36/25:
In merito alle precedenze si richiama quanto definito dall’articolo 13, comma 1 del CCNI 2025. Per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza; pertanto, è possibile indicare prime preferenze relative ad altre province.
Esempio: esercito la precedenza per la provincia di AG; prima di indicare il comune della provincia di AG, richiesto per fruire della precedenza, possono indicare comuni/scuole relative ad altre province, fermo restando che il sistema analizza le precedenze nell’ordine indicato e si ferma alla prima disponibilità.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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