Mobilità docenti 25/26, superamento concorso: si valuta se per l’accesso al ruolo di appartenenza. Non conta tipologia di posto

Nella mobilità, come nelle graduatorie interne di istituto, si valuta il superamento di un concorso ordinario per l’accesso al ruolo di appartenenza o di livello pari o superiore.
Concorso
Il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli si valuta se lo stesso è stato superato per l’accesso al ruolo di appartenenza (scuola dell’infanzia, scuola primaria, secondaria di primo grado o di secondo grado) ovvero a ruoli di livello pari o superiore.
Quanto detto ai sensi del punto A della sezione A3 della Tabella A – per i trasferimenti e la graduatoria interna di istituto – e del punto A della sezione B2 della Tabella B – per i passaggi di ruolo e di cattedra – tabelle allegate al CCNI 2025/28. La Tabella B – al punto B della sezione B2 – prevede inoltre la valutazione di ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l’accesso a ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza, diversi da quello di cui al punto A della medesima tabella.
Questi i punteggi:
- punto A – sezione A3 – della Tabelle A: p. 12
- punto A – sezione B2 – della Tabella B: p. 12
- punto b – sezione B2 – della Tabella B: p. 6
In definitiva, nei trasferimenti si valuta un solo concorso (punti 12), mentre nei passaggi se ne può valutare più di uno (punti 12 e poi punti 6 per ogni ulteriore concorso). In ogni caso, il concorso deve essere stato superato per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, ovvero di livello pari o superiore.
Di seguito tutte le condizioni affinché il concorso sia valutato, stando anche alle note alle Tabelle succitate, nonché i concorsi per cui non spetta alcun punteggio:
- il concorso deve essere ordinario per titoli ed esami;
- il concorso non deve essere stato necessariamente vinto, ma superato ossia si deve aver superato tutte le previste prove, indipendentemente se si è rientrati o meno nel numero dei vincitori;
- il concorso deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, oppure a ruoli di livello pari o superiore al predetto ruolo di appartenenza. Pertanto: i concorsi ordinari a posti della scuola primaria si valutano, oltre che nella primaria, nella scuola dell’infanzia; i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di secondo grado si valutano, oltre che nel secondo grado, nella scuola secondaria di primo grado, nella scuola primaria e dell’infanzia; i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di primo grado, oltre che nel primo grado, si valutano nella scuola primaria e dell’infanzia; si valutano, soltanto nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati, i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado; i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia si valutano nella sola scuola dell’infanzia.
Si evidenzia inoltre che:
– i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria, per cui si valutano sia nella primaria che nella scuola dell’infanzia;
– i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento, per cui si valutano nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.
– non sono valutati:
- i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
- i concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
- i concorsi indetti ai sensi del DDG 85/2018 e DM 631/2018 (concorso straordinario secondaria), del DDG 1546/2018 (concorso straordinario infanzia e primaria), DDG 510/2020 (concorso straordinario secondaria), DDG 1081/2022 (concorso straordinario-bis), del DDG 1327/2024 (concorso straordinario IRC infanzia e primaria) e del DDG 1328/2024 (concorso straordinario IRC secondaria);
- i concorsi di livello inferiore al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda.
Non possono infine ottenere il punteggio in esame coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Insegnante di sostegno in ruolo presso la scuola dell’infanzia. Ho presentato domanda di mobilità verso la mia regione di origine a causa dell’età dei miei genitori, entrambi ultrasessantacinquenni. All’interno della stessa ho riportato la mia idoneità al concorso ordinario PNRR 2023 – scuola dell’infanzia/classe comune ma nella convalida della domanda di mobilità, non mi sono stati riconosciuti i 12 punti derivanti dalla suddetta idoneità. Sapete spiegarmi il motivo?
Come detto sopra, per essere valutato il concorso deve essere di livello pari o superiore al ruolo di attuale appartenenza e, nel caso della lettrice, titolare nella scuola dell’infanzia, il concorso deve essere valutato in quanto superato per l’accesso al ruolo di appartenenza, ossia la scuola dell’infanzia, a prescindere dalla tipologia di posto. Forse la lettrice non ha effettuato la dichiarazione con tutti i riferimenti relativi al concorso medesimo? Se ha dichiarato tutto correttamente, le consigliamo di presentare reclamo. Mobilità docenti 2025: RECLAMO entro 10 giorni se Ufficio Scolastico non ha valutato correttamente. MODELLO
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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