Mobilità docenti 25/26: spieghiamo la norma del passaggio su sostegno senza abilitazione

Il passaggio di ruolo su sostegno può essere chiesto con la sola specializzazione, anche per la scuola dell’infanzia.
Passaggio ruolo su sostegno
Premessa
L’Ipotesi di CCNI 2025/28, riguardo al passaggio di ruolo su posto di sostegno, ha introdotto un’importante novità, per cui lo stesso si può chiedere con la sola specializzazione e senza l’abilitazione per lo specifico grado (come invece previsto dal precedente CCNI).
La novità riguarda tutti i gradi di istruzione, sebbene se ne parli solitamente in riferimento alla scuola secondaria, poiché il “grosso” dei numeri afferisce a tale grado di istruzione.
Infatti, con l’introduzione delle lauree quinquennali in Scienze della Formazione Primaria, coloro i quali vi si laureano ottengono l’abilitazione per la scuola sia dell’infanzia che primaria, tuttavia vi sono coloro i quali hanno conseguito la laurea con i previgenti corsi quadriennali che possono essere abilitati solo per la primaria oppure solo per l’infanzia, a seconda dell’indirizzo scelto (sebbene si poteva integrare il percorso per conseguire l’abilitazione anche nell’atro grado).
Requisiti
Ad ogni modo, la novità contrattuale, come detto, riguarda tutti i gradi di istruzione. Così leggiamo nell’articolo 4, comma 3, dell’Ipotesi di CCNI 25/28:
3. In particolare può chiedere il passaggio:
…
nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:
a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ad aver superato l’anno di prova nel ruolo di
appartenenza, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
In definitiva, il passaggio di ruolo su sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria può essere chiesto dai docenti che, al momento della presentazione della domanda:
- abbiano superato l’anno di prova (nel ruolo di attuale titolarità);
- siano in possesso della specializzazione per il grado di istruzione richiesto.
Mandata, dunque, in soffitta l’abilitazione per lo specifico grado.
Quesito 1
Un docente laureato in SFP vecchio ordinamento (4 anni – indirizzo primaria) avendo acquisito il titolo di sostegno tramite lo stesso percorso di studi, può richiedere passaggio di ruolo senza abilitazione sempre su sostegno nella scuola dell’infanzia?
Sì, può chiederlo a condizione che sia in possesso del titolo di specializzazione per la scuola dell’infanzia (oltre ad aver superato l’anno di prova).
Quesito 2
Purtroppo ancora non mi è chiaro il punto relativo alla mobilità su differente grado di sostegno previsto nel CCNI. Sono una docente laureata in SFP, abilitata al sostegno e di ruolo da venti anni su un posto di sostegno alla scuola primaria. Potrò chiedere il passaggio di ruolo alla scuola secondaria di primo o di secondo grado? Se la risposta è negativa, potrò farlo dopo aver frequentato il TFA sul grado di istruzione secondaria? Ringrazio
Per chiedere il passaggio di ruolo su sostegno nella scuola secondaria secondaria di primo grado o di secondo grado, dovrà necessariamente essere in possesso del titolo di specializzazione per la scuola secondaria di primo o secondo grado, a secondo del grado di istruzione richiesto (oltre ad aver superato l’anno di prova).
Quesito 3
Sono una docente titolare presso la scuola dell’infanzia (ho superato da tempo l’anno di prova) e sono in possesso del titolo di sostegno per la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. Posso chiedere passaggio per il primo grado e per il secondo? Inoltre, chiederò trasferimento anche per la scuola dell’infanzia: in caso ottenessi l’uno e l’altro potrei scegliere?
La domanda di passaggio di ruolo, come si legge nell’articolo 4/6 dell’Ipotesi di CCNI 25/28, si può presentare per un solo grado di istruzione. La lettrice, pertanto, dovrà scegliere se chiedere passaggio di ruolo su sostegno nella secondaria di primo oppure di secondo grado. Presentate le due istanze, qualora ottenesse il passaggio di ruolo non potrebbe scegliere, in quanto il passaggio prevale sul trasferimento.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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