Mobilità docenti 25/26, si può valutare il concorso riservato per dirigenti scolastici?

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Il superamento del corso intensivo di formazione di dirigente scolastico può considerarsi alla stregua di un concorso ordinario e quindi consentire l’attribuzione di 12 punti?

Mobilità 2025/26, domande dei docenti dal 7 marzo, ATA dal 14 marzo. ORDINANZA e DATE UFFICIALI

Prima di rispondere ad un apposito quesito giunto in redazione, ricordiamo brevemente le caratteristiche di una procedura concorsuale, affinché la medesima possa essere valutata.

Valutazione concorso

La valutazione di un concorso avviene secondo quanto indicato nella Tabella A per i trasferimenti volontari e d’ufficio (e le graduatorie interne di istituto) e nella Tabella B per i passaggi di ruolo e di cattedra, tabelle allegate al CCNI 2025/28. Nei trasferimenti e nella graduatoria interna di istituto si valuta un solo concorso, mentre nei passaggi di cattedra e di ruolo se ne può valutare più di uno: sono attribuiti in entrambi i casi 12 punti; nei passaggi, per ulteriori concorsi, sono attribuiti punti 6 per ciascun altro concorso.

Secondo quanto leggiamo nelle succitate tabelle e nelle note alle medesime, affinché il concorso possa essere valutato devono sussistere le seguenti condizioni:

  • il concorso deve essere ordinario per titoli ed esami;
  • il concorso non deve essere stato necessariamente vinto, ma superato ossia si deve aver superato tutte le previste prove, indipendentemente se si è rientrati o meno nel numero dei vincitori;
  • non è richiesta l’inclusione in GM;
  • il concorso deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, oppure a ruoli di livello pari o superiore al predetto ruolo di appartenenza. Pertanto: i concorsi ordinari a posti della scuola primaria si valutano, oltre che nella primaria, nella scuola dell’infanzia; i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di secondo grado si valutano, oltre che nel secondo grado, nella scuola secondaria di primo grado, nella scuola primaria e dell’infanzia; i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di primo grado, oltre che nel primo grado, si valutano nella scuola primaria e dell’infanzia; si valutano, soltanto nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati, i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado; i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia si valutano nella sola scuola dell’infanzia.

Evidenziamo che:

  • i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria, per cui si valutano sia nella primaria che nella scuola dell’infanzia;
  • i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento, per cui si valutano nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Quesito 1

Docente inserito nella graduatoria relativa al concorso riservato DS, visto il punto 10 delle note comuni riferite all’ Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 ove specificatamente , quale ulteriore titolo, per il personale docente ed educativo si fa riferimento al superamento di un concorso ordinario mentre per il superamento di un concorso per il personale ispettivo e dirigente scolastico si specifica solo “I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento” si chiede se il concorso riservato per l’accesso ai ruoli di DS possa essere inserito nelle graduatorie soprannumerari ed utilizzato di conseguenza nella domanda di mobilità Grazie

Premettiamo che nella tabella A e tabella B summenzionate si parla esplicitamente di concorso ordinario, sebbene nella nota 10, citata dalla lettrice, il primo periodo così recita: “Si precisa che ai sensi della lettera A) si valuta un solo pubblico concorso“. Quindi non si cita l’aggettivo ordinario (citato però successivamente), come nel caso del concorso per il personale ispettivo e dirigente scolastico: “I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento“. Quindi sia nell’uno (quando si parla in generale) che nell’altro caso, i concorsi non si definiscono ordinari.

A questa premessa aggiungiamo che i docenti, che si trovano nella condizione della lettrice, sono stati inclusi in un elenco graduato – a seguito dallo svolgimento della prova finale del corso intensivo di formazione – in coda alle GM del concorso 2017, come si legge nell’art. 9, commi 1 e 2, del DM 107/2023 (che ha disciplinato la procedura):

I candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza.

Tale elenco graduato è inserito in coda alla graduatoria di merito del concorso bandito con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 novembre 2017, n. 1259.

Dunque, la lettrice (come gli altri partecipanti alla procedura) ha superato la prova d’accesso al corso intensivo e poi è stata inclusa nel summenzionato elenco graduato. Pertanto, non ha superato le prove concorsuali ma quella relativo all’accesso al corso in esame (eccetto gli aspiranti che hanno superato la predetta prova e quindi hanno potuto partecipare alla procedura in virtù del requisito: superamento prova scritta e prova orale cui sono stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato. Non hanno però superato la preselettiva di accesso alle prove).

Pertanto, considerato quanto detto sopra, non riteniamo che la procedura in esame possa essere valutata. Ad ogni modo, consigliamo alla lettrice di informarsi con l’USR/UST di riferimento.

Quesito 2

In base alla Tabella A della mobilità per i docenti di ruolo, il superamento di un concorso ordinario per esami e titoli per l’accesso al proprio ruolo o a ruoli di pari o superiore livello dà diritto a 12 punti.
Sono un docente di ruolo dal 2007, nominato attraverso le graduatorie permanenti e abilitato tramite SSIS. Recentemente ho superato il concorso riservato per Dirigente Scolastico bandito con DM 107/2023. Pur non essendo un concorso ordinario, tale procedura è comunque finalizzata all’accesso a un ruolo superiore.
Posso quindi ottenere i 12 punti previsti per il superamento del concorso, esistono interpretazioni o riferimenti normativi a tal riguardo? In attesa di un riscontro porgo cordiali saluti.

Vedasi risposta precedente.

Mobilità 2025/26, domande dei docenti dal 7 marzo, ATA dal 14 marzo. ORDINANZA e DATE UFFICIALI

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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