Mobilità docenti 25/26, domanda con precedenza 104 personale o per assistenza. Cosa indicare e allegare

Precedenza 104/92: dalle certificazioni alle dichiarazioni, dalle fasi di applicazione alle preferenze da indicare nella domanda.
Mobilità 2025/26, domande dei docenti dal 7 marzo, ATA dal 14 marzo. ORDINANZA e DATE UFFICIALI
Premessa
Premettiamo che il docente titolare di precedenza ottiene il movimento con priorità rispetto ai colleghi che ne sono privi, indipendentemente dal punteggio. In caso di parità di precedenza e punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
Le precedenze:
- sono indicate nell’art. 13/1 dell’Ipotesi di CCNI 2025/28;
- si applicano nei soli trasferimenti, eccetto quella di cui al punto I, che si applica anche nei passaggi di cattedra e di ruolo;
- sono raggruppate sistematicamente per categoria;
- sono inserite, nell’ordine di priorità indicato, nelle operazioni di mobilità interessate.
Precedenze legge 104/92
Alcune precedenze discendono dalla legge n. 104/92, per condizioni personali ovvero per assistenza:
– Punto III) “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”, nell’ordine:
- disabili di cui all’art. 21 della L. n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla L. 648/1950;
- personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
- personale appartenente alle categorie previste dall’art. 33, comma 6, della L. n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/94.
– Punto IV) “Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”, nell’ordine:
- genitori che assistono il figlio con grave disabilità o chi, individuato dall’autorità
giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità, perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età (opzione quest’ultima non prevista nel precedente CCNI), è riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, ai fratelli o alle sorelle in grado di prestare assistenza, conviventi con il medesimo; - coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della L. 76/2016, di disabile in situazione di gravità;
- figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
- fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle
stesse condizioni previste al precedente punto 1 per i fratelli e le sorelle conviventi (ossia qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età).
Vediamo di seguito quali caratteristiche devono presentare le certificazioni, quali dichiarazioni vanno allegate alla domanda, nonché le altre condizioni necessarie per fruire delle suddette precedenze.
Certificazione mediche
Sia la condizione di disabilità personale che la condizione di grave disabilità della persona da assistere vanno documentate con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche delle ASL di cui all’articolo 4 della legge 104/92.
La certificazione o copia autenticata va allegata alla domanda di trasferimento.
Evidenziamo che:
- il D.lgs. 62/2024, come modificato dal decreto Milleproroghe, ha introdotto una nuova disciplina riguardo alle certificazioni mediche, disciplina che entrerà a regime su tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 2027. Dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, invece, le predette certificazioni seguono la nuova disciplina solo nei territori interessati dalla relativa sperimentazione. E’ chiaro gli UST terranno conto di ciò. Ne abbiamo parlato in Riforma della disabilità, l’avvio su tutto il territorio nazionale slitta al 2027. Sperimentazione in atto ad altre 11 province e prolungata a 24 mesi
- per fruire della precedenza per assistenza, ossia quella di cui al punto IV sopra riportato, la condizione di grave disabilità deve avere carattere permanente, tranne che per i figli;
- nel caso di certificazioni/verbali rivedibili (la cui rivedibilità presenta un termine precedente a quello di presentazione delle istanze mobilità) e mancata convocazione a visita entro il predetto termine ultimo di presentazione delle domande, le stesse (certificazioni) conservano validità ai fini della fruizione della precedenza. La convocazione a visita, infatti, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Ribadiamo che le certificazioni con rivedibilità sono valide, ai fini della fruizione della precedenza per i figli nonché per la condizione di disabilità personale.
Certificazione condizione di disabilità personale
La condizione di disabilità personale può rientrare nell’articolo 21 o nell’articolo 33/6 della legge 104/92. Per il personale che fruisce:
- dell’articolo 21 della L. 104/92, è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi ovvero le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla L. 648/1950. La certificazione della condizione di disabilità e invalidità può essere anche unica;
- dell’art. 33/6 della L. 104/92, nella certificazione deve risultare la situazione di gravità della disabilità.
Come detto, le certificazioni in esame devono essere allegate all’istanza, nella quale indicare la precedenza di cui si fruisce.
Documentazione e certificazione condizione di disabilità assistiti
Quanto alle certificazioni delle persone con grave disabilità assistite (figlio/tutela legale, fratelli/sorelle, coniuge/parte dell’unione civile/convivente di fatto, genitore), nelle stesse (certificazioni) deve risultare la situazione di gravita della disabilità nonché la necessità di una assistenza globale e permanente.
I genitori/tutori legali, i fratelli/sorelle conviventi, il coniuge/parte dell’unione civile/convivente di fatto, i figli, i fratelli/sorelle non conviventi e il figlio che assistono il soggetto con grave disabilità, per fruire dalla precedenza, devono allegare alla domanda:
- la suddetta certificazione o copia autenticata (secondo quanto detto nel paragrafo precedente);
- un dichiarazione personale, redatta ai sensi del DPR 445/2000, comprovante che l’assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- un dichiarazione personale, redatta ai sensi del DPR 445/2000, comprovante il rapporto di parentela, adozione, affidamento ovvero coniugio/unione civile/convivenza di fatto con il soggetto con grave disabilità;
- un dichiarazione personale, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’attività di assistenza (articolo 33/3, L. 104/1992) a favore del soggetto con grave disabilità. Tale attività, ricordiamolo, deve essere effettivamente prestata alla data di scadenza per la presentazione delle domande e sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle medesime domande. Qualora venga meno, l’interessato deve dichiarare la cessazione dell’attività di assistenza entro il termine di cui al periodo precedente;
- una dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, comprovante di aver prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001. Tale dichiarazione riguarda i soli figli che assistono il genitore con grave disabilità nonché i fratelli/sorelle non conviventi (secondo quanto detto sopra);
- una dichiarazione personale, redatta ai sensi del DPR 445/2000, comprovante la scomparsa o l’età dei genitori ultrasessantacinquenni oppure idonea documentazione di invalidità. Tale dichiarazione riguarda i soli fratelli/sorelle conviventi o meno con il soggetto (fratello o sorella) con grave disabilità, i quali fruiscono della precedenza nel solo caso in cui i genitori siano scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio perché totalmente inabili oppure perché ultrasessantacinquenni;
- una dichiarazione personale, redatta ai sensi del DPR 445/2000, comprovante il domicilio della persona con grave disabilità assistita;
- una dichiarazione personale, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante la tutela legale individuata con provvedimento della competente autorità giudiziaria, nella quale indicare anche gli estremi del provvedimento. Ciò solo per chi ottiene la tutela legale.
Evidenziamo che è possibile attestare le suddette condizioni [in particolare il rapporto di parentela (o la tutela legale ovvero quanto riguarda i genitori nel caso di assistenza ai fratelli/sorelle), il domicilio, il non ricovero a tempo pieno, l’attività di assistenza del soggetto con grave disabilità], con un’unica dichiarazione (o meglio son un solo file in cui dichiararle tutte, sempre ai sensi del DPR 445/2000).
Altre condizioni
Oltre a quanto detto sopra, ai fini della fruizione delle suddette precedenze vanno rispettate altre condizioni relative alle preferenze da esprimere nella domanda.
Personale con disabilità personale
Il personale, che fruisce della precedenza per la condizione di disabilità personale (art. 21 e art. 33/6 della L. 104/92), deve esprimere (nella domanda) come prima preferenza il proprio comune di residenza o distretto sub comunale oppure una o più scuole comprese in esso.
La preferenza sintetica per il predetto comune o distretto sub comunale è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.
Qualora nel suddetto comune di residenza non vi siano scuole esprimibili*, va indicata una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza.
Ricordiamo che: il personale in esame fruisce della precedenza all’interno e per la provincia del proprio comune di residenza; la precedenza si applica nella prima, seconda e terza fase della mobilità.
[*per scuole non esprimibili si intende che, ad esempio, nelle scuole presenti non è prevista la classe di concorso dell’interessato ovvero perché si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado]
Assistenza
Il personale docente, che assiste il figlio/soggetto di cui ha la tutela legale, il fratello/sorella, il coniuge/parte dell’unione civile/convivente di fatto o il genitore, deve esprimere come prima preferenza il comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti ove risulti domiciliato il soggetto con grave disabilità. Prima del predetto comune o distretto sub comunale è possibile esprimere una o più scuole comprese in essi.
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune o distretto sub comunale di domicilio del soggetto con grave disabilità è sempre obbligatoria.
Qualora nel succitato comune non vi siano scuole richiedibili*, va indicata una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza.
[*per scuole non richiedibili si intende che, ad esempio, nelle scuole presenti non è prevista la classe di concorso dell’interessato ovvero perché si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado]
Ricordiamo che: il personale in esame fruisce della precedenza all’interno e per la provincia del comune di domicilio della persona con grave disabilità da assistere; la precedenza si applica nella prima fase solo tra distretti diversi dello stesso comune, nella seconda e terza fase della mobilità.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).