Mobilità docenti 25/26: continuità di servizio si perde con assegnazione provvisoria

Nella mobilità la continuità di servizio si matura dopo un triennio svolto nella scuola di titolarità, nella stessa tipologia di posto o classe di concorso. Si perde in caso si ottenga l’assegnazione provvisoria.
Quesito 1
Sono titolare in un istituto dall’a.s. 2021/22 e ci sono rimasto fino all’a.s. 2023/24 (un triennio) prestando regolarmente servizio, quest’ anno sono in assegnazione provvisoria in altra provincia, vedendo il nuovo accordo sulla mobilità vi chiedo se anche a me toccherebbero i 12 punti per essere rimasto un triennio nello stesso istituto, visto che l’anno in corso non si conta. Grazie
Vero è che l’anno in corso non si valuta, tuttavia non si può più parlare di continuità in quanto sta svolgendo servizio in altra istituzione scolastica. Ciò è chiarito nelle note alla tabella di valutazione, dove non si fa menzione dell’anno in corso (menzionato nelle premesse solo per dire che non viene valutato) e leggiamo che la continuità non spetta in caso di assegnazione provvisoria (nota 5):
[…] Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria …
Pertanto, alla nostro lettore il punteggio di continuità non spetta, essendosi interrotta con l’ottenimento dell’assegnazione in altra scuola.
Quesito 2
Sono una insegnante di ruolo, per il secondo anno consecutivo in assegnazione provvisoria.
Lo scorso anno scolastico avevo fatto regolare domanda di trasferimento che però noi è stata accolta. Mi è stato spiegato che avendo interrotto la continuità di servizio nella mia scuola da oltre sette anni consecutivi avevo pochi punti rispetto ad altri colleghi e sono stata quindi scavalcata. Per le stesse esigenze che mi avevano costretta a prendere l’assegnazione provvisoria ho quindi rinnovato la domanda anche per questo anno scolastico ed oggi sono ancora in assegnazione provvisoria. Ora rinnoverò la domanda di trasferimento ma sono preoccupata per l’esito. Non capisco la penalizzazione dovuta all’interruzione della continuità di servizio: se si richiede assegnazione in altra sede dovrebbe essere piuttosto chiaro che c’è l’intenzione e la necessità di cambiare scuola di servizio. Cosa sbaglio? Grazie
La scuola le ha fornito l’informazione corretta: a prescindere dalle sue intenzioni, il punteggio in questione “premia” la continuità di servizio nella medesima scuola. Pertanto, come detto sopra e come si legge nelle note alla tabella di valutazione, la continuità di servizio si perde nel momento in cui si ottiene l’assegnazione provvisoria, come nel caso della lettrice che, nella domanda di mobilità, non potrà fruire del punteggio in questione.
Per completezza, ricordiamo il punteggio spettante per la continuità di servizio nonché quando si matura, quando si perde e quando no.
Continuità di servizio
Premettiamo che l’Ipotesi di CCNI 25/28 ha aumentato i punteggi previsti per la continuità di servizio.
La citata continuità si valuta nelle domande sia di trasferimento che di passaggio di ruolo/cattedra, secondo:
- la Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” – sezione A1, punto C, per i trasferimenti
- la Tabella B “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo” – sezione B1, punto C, per i passaggi di ruolo/cattedra
Nei trasferimenti a domanda volontaria e nei passaggi di ruolo/cattedra la continuità si valuta dopo aver maturato un servizio di ruolo ininterrotto di almeno tre anni scolastici, escluso l’anno in corso (nell’anzianità di servizio, infatti, l’anno in corso non si valuta).
Nello specifico, per il servizio di ruolo prestato, ininterrottamente, negli ultimi tre anni scolastici, nella scuola di attuale titolarità sono attribuiti punti 12; per ogni ulteriore anno entro il quinquennio punti 5; per ogni ulteriore anno oltre il quinquennio punti 6. In sostanza, per il servizio svolto secondo quanto detto:
- dopo i primi tre anni sono attribuiti punti 12;
- poi per ulteriori due anni punti cinque ogni anno;
- dal sesto anno in poi punti sei ogni anno.
Dunque, nella mobilità la continuità di servizio è valutata per la prima volta dopo tre anni.
Precisiamo che, ai fini dell’attribuzione del punteggio:
- il servizio deve essere stato svolto continuativamente nella scuola di attuale titolarità e nella medesima tipologia di posto (comune ovvero sostegno, a prescindere dalla tipologia di disabilità) o nella stessa classe di concorso (nel caso delle scuole secondarie di primo e secondo grado); si sottolinea che non si computano eventuali anni di pre-ruolo o di decorrenza giuridica retroattiva della nomina;
- il servizio deve essere stato svolto sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale);
- il punteggio è attribuito dopo tre anni;
- non si valuta l’anno scolastico in corso;
- il servizio deve essere attestato con apposita dichiarazione da allegare alla domanda online.
[Diversamente che nella mobilità, nella graduatoria interna di istituto il punteggio in esame, svolto secondo quanto detto sopra, si valuta già a partire dal primo anno di servizio maturato (escluso sempre l’anno in corso), nel modo seguente: 5 punti ogni anni entro il quinquennio; 6 punti ogni anno dal sesto anno in poi. Nell graduatoria in esame, inoltre, è valutato la continuità di servizio nel comune, che non può però essere cumulata nello stesso anno con quello di servizio. Per la continuità nel comune sono attribuiti p. 1 per ciascun anno di servizio, se prestato secondo quanto detto sopra (con la differenza che è prestato nella stessa scuola ma nello stesso comune)].
Quando si perde il punteggio maturato
La continuità di servizio si interrompe (ovvero si è interrotta), per cui si perde il punteggio accumulato, nei casi di seguito indicati:
- in caso di trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico di circolo (vedi punto 1 sopra riportato) tra plessi dello stesso circolo;
- in caso di trasferimento da corso diurno a corso serale o viceversa;
- in caso di trasferimento (con domanda di mobilità volontaria) e passaggio di ruolo/cattedra;
- in caso di assegnazione provvisoria sia provinciale che interprovinciale;
- per i docenti trasferiti d’ufficio nel decennio quale soprannumerari che abbiano chiesto, in ciascun anno del decennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità, in caso di sola assegnazione interprovinciale (in caso di assegnazione provinciale, invece, il punteggio in esame si continua a maturare) a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro;
- in caso di mancato svolgimento di servizio nella scuola di titolarità per un periodo superiore a 6 mesi nell’anno scolastico di riferimento;
- in caso di trasferimento (anche nella stessa scuola) da posto comune a posto di sostegno e viceversa;
- in caso di periodi di frequenza di corsi di dottorato di ricerca nonché di periodi di congedo dovuti all’assegnazione di borse di studio o assegni di ricerca da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali.
Quando si mantiene
La continuità di servizio non si interrompe, per cui si continua a maturare, nei casi di seguito indicati:
- nel caso in cui, in seguito all’introduzione dell’organico di circolo (nell’a.s. 1998/99 per la scuola primaria e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole), la titolarità sia passata dal plesso al circolo corrispondente;
- in seguito all’introduzione dell’organico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto;
- per la scuola primaria, nel caso di trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua), ossia da posto comune a posto di lingua e viceversa;
- in caso di trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata, quindi per il personale che usufruisce della precedenza di cui al punto II dell’articolo 13, comma 1, del CCNI; al riguardo, si precisa che la continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del predetto personale va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio;
- in caso di assegnazione provvisoria provinciale per i docenti trasferiti d’ufficio o domanda condizionata (punto precedente) che abbiano chiesto, in ciascun anno dell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, il rientro nell’istituto di precedente titolarità;
- nel caso di assenze per motivi di salute, gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.lgs. n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo;
- nel caso di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del CSP.I., di esoneri sindacali e di aspettative sindacali ancorché non retribuite;
- nel caso di incarico di presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
- in caso di collocamento fuori ruolo per il periodo in cui si mantiene la titolarità (ai sensi del DL n. 240/2000, convertito con modificazioni nella legge n. 306/2000), per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti di cui all’art 1, comma 65, della legge n. 107/15;
- in caso di fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità (art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/01);
- in caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole), caso in cui la titolarità ed il servizio, relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante, si ricongiungono alla titolarità ed al servizio riguardanti la scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa;
- in caso di utilizzazione in altra scuola ovvero di trasferimento del docente in soprannumero nella scuola di titolarità, qualora il medesimo (docente) abbia richiesto in ciascun anno del decennio successivo il trasferimento nella predetta scuola di precedente titolarità ovvero nel comune; in tal caso, in sostanza, l’aver ottenuto il trasferimento in una delle altre preferenze espresse (dopo la prima che deve essere la scuola di precedente titolarità) non interrompe la continuità di servizio. Evidenziamo che, qualora scaduto il decennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità, i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio sono riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario;
- in caso di comando su cattedre ove si è attuata la sperimentazione di cui all’art. 278 del D.lgs. n. 297/94 nonché di servizio nelle figure professionali di cui all’art. 5 del DL n. 323/1988, convertito con modificazioni nella legge n. 426/1988;
- in tutti i casi di utilizzazione (compresa l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea);
- in caso di mancato svolgimento di servizio nella scuola di titolarità per un periodo inferiore a 6 mesi nell’anno scolastico di riferimento;
- per i docenti già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 (in forza della C.M. 215/95), nel solo caso in cui non sia cambiato l’istituto di titolarità.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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